Clausola escludente del bando va impugnata subito anche senza partecipazione (Cons. Stato n. 6863 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di concorso che rechino requisiti oggettivamente escludenti e siano quindi immediatamente lesive onerano il soggetto che ne risulti privo ad impugnarle nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, anche in assenza di domanda di partecipazione e di provvedimento di esclusione. Il giudice amministrativo può dichiarare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso per tardività, purché la questione di rito sia sottoposta al contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.; il rilievo officioso sollevato in udienza non è viziato quando il difensore della parte non sia comparso. La sentenza in forma semplificata è ammessa anche all’esito di udienza pubblica, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., in caso di manifesta irricevibilità o infondatezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il bando di concorso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il 17 luglio 2024 e la successiva graduatoria definitiva regionale, relativi alla procedura di progressione verticale all’Area dei Funzionari per la regione Piemonte. Il bando richiedeva, quale prerequisito di partecipazione, l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, compreso l’anno 2023/2024. Il ricorrente, privo di tale requisito, non aveva presentato domanda di partecipazione.
Il ricorso di primo grado era notificato il 30 ottobre 2024. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 18695 del 2025, lo dichiarava irricevibile per tardività, avendo la clausola portata immediatamente escludente. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha trattenuto la causa in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’8 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le direttrici dell’appello. Quanto al dedotto error in procedendo, la censura di violazione del contraddittorio è infondata: dal verbale dell’udienza pubblica risulta che il primo giudice aveva sollevato uno specifico rilievo officioso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. proprio in ordine all’irricevibilità. La mancata comparizione del difensore non vizia la sentenza.
La Corte richiama il principio secondo cui il rilievo d’ufficio in udienza è necessario solo in presenza del difensore della parte cui si riferisce, al fine di consentirgli di contraddire; quando invece la questione emerge in udienza e il difensore non compare, questi implicitamente rinuncia a prendere posizione sulle questioni rilevabili d’ufficio (Cons. Stato, Sez. V, n. 5319 del 2024, richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1881 del 2025).
Nessuna ultrapetizione è ravvisabile: l’assenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione può essere dichiarata anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., a nulla rilevando la mancata tempestiva eccezione della parte resistente, purché la questione di rito sia sottoposta al contraddittorio.
Infondata è anche la doglianza sull’uso della sentenza in forma semplificata: il giudice può ricorrervi non solo all’esito della camera di consiglio cautelare, ma in ogni caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso ex art. 74 cod. proc. amm., indipendentemente dal fatto che la causa sia trattenuta all’esito di udienza camerale o pubblica.
Quanto all’error in judicando, è ius receptum che le clausole legittimanti l’impugnazione immediata del bando siano quelle oggettivamente escludenti e direttamente lesive (Ad. Plen. n. 1 del 2003 e n. 4 del 2018). Il requisito contestato aveva portata obiettivamente escludente ed era contenutisticamente chiaro: il ricorrente, essendone privo, non aveva partecipato. Ne derivava l’onere di impugnazione immediata entro sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 17 luglio 2024, mentre il ricorso fu notificato solo il 30 ottobre 2024. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.