Assegno di cura, graduatoria fondata sul solo ISEE illegittima (TAR Campania n. 1019 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno di cura erogato dalla Regione Campania, la graduatoria dei beneficiari deve essere formata applicando i criteri di priorità fissati dalla d.G.R.C. n. 70/2024. Una volta garantita la platea dei disabili gravissimi, l’Amministrazione non può selezionare i beneficiari sulla sola base dell’ISEE: la delibera impone di valutare congiuntamente le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, accertate tramite la Scheda di Valutazione Sociale e l’ISEE più basso. L’omessa valutazione del bisogno sociale integra eccesso di potere e difetto istruttorio, con conseguente annullamento della graduatoria. La titolarità del beneficio nelle annualità precedenti non genera alcun legittimo affidamento al suo mantenimento, né vincola l’Amministrazione al criterio della spesa storica.
Il Fatto
Il ricorrente, disabile gravissimo e amministratore di sostegno del familiare inabile, agiva davanti al TAR Campania per l’annullamento della determinazione con cui l’Ambito territoriale aveva approvato la graduatoria degli ammessi al beneficio dell’assegno di cura a valere sul FNA 2023, nonché dell’avviso pubblico e degli atti connessi.
Il ricorrente era già stato riconosciuto eleggibile con livello di disabilità gravissima in sede di U.V.I. e aveva percepito l’assegno nelle annualità precedenti. L’Amministrazione, tuttavia, non gli aveva corrisposto il contributo per l’annualità 2025, collocandolo in una posizione non utile della graduatoria. Da qui la domanda di accertamento del diritto all’erogazione e la contestazione dei criteri di formazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ricostruisce la natura del beneficio. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 qualifica l’assegno di cura come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, disciplinato dalla d.G.R.C. n. 70 del 22 febbraio 2024. Il diritto all’assegno non è assoluto, ma va conformato dall’Amministrazione mediante la redazione di una graduatoria, tenuto conto dei fondi disponibili.
Su tale base il TAR respinge il primo gruppo di censure. La condizione di disabilità gravissima non garantisce l’accesso in termini assoluti, poiché il beneficio dipende dai limiti delle risorse finanziarie. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10131 del 19 dicembre 2025. Ne deriva che la precedente fruizione dell’assegno non fonda alcun legittimo affidamento al mantenimento e non impone l’inserimento automatico tra i beneficiari.
Il Collegio esclude altresì che l’Amministrazione sia vincolata alla spesa storica. Le singole graduatorie, predisposte per ciascuna annualità, sono autonome; la prescrizione dell’allegato B della delibera regionale, secondo cui i disabili gravissimi già valutati e già beneficiari non devono essere rivalutati, riguarda gli obblighi dei Comuni nella programmazione e quantificazione annuale delle risorse, non la selezione dei singoli destinatari.
Il ricorso è invece accolto sul secondo profilo. La delibera regionale stabilisce che, nel perimetro di ciascuna condizione, al fine di graduare le richieste, vanno considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate, valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale e l’ISEE più basso. La lettura è inequivoca: la selezione deve fondarsi sulla valutazione congiunta del disagio sociale e di quello economico, in coerenza con la funzione dell’assegno, volta a favorire la permanenza a domicilio.
Il Comune, invece, ha ammesso i disabili gravissimi graduandoli esclusivamente in base all’ISEE. La circostanza è confermata dalla relazione del dirigente e dalla documentazione versata in atti a seguito dell’istruttoria: nei fascicoli dei valutati manca per lo più la scheda C (SVAMA o SVAMDI), deputata alla valutazione sociale e all’attribuzione del punteggio PSOC. La graduatoria, costruita su un solo parametro economico, non ha tenuto conto della situazione concreta, del carico assistenziale e dell’impegno del caregiver.
La palese violazione dei criteri regionali conferma il difetto istruttorio degli atti impugnati. Il TAR annulla pertanto la graduatoria e gli atti connessi, fatti salvi i successivi provvedimenti in sede di riedizione del potere, e condanna il Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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