Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: non luogo a statuire sulla non ammissione dell’alunno (TAR Lombardia n. 3815 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Si ha improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiari espressamente che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito della controversia. In tal caso, il giudice amministrativo è chiamato a prendere atto della cessazione della materia del contendere e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza che residui alcun potere di pronunciarsi nel merito sulla legittimità degli atti impugnati. La peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio possono giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dai genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale, avverso la mancata ammissione del figlio, studente di un Liceo Scientifico, alla classe successiva. Il provvedimento di non ammissione era stato adottato all’esito del mancato superamento delle prove di recupero nelle materie di matematica e informatica. I ricorrenti lamentavano, in particolare, la mancata applicazione degli strumenti didattici previsti dal progetto formativo personalizzato, redatto in ragione dell’attività agonistica dello studente, nonché la non congruità dei voti assegnati.
Il Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza. Successivamente, i difensori delle parti erano stati informati della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che la parte ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, aveva rappresentato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione ha assunto un valore decisivo, determinando l’obbligo per il giudice di pronunciare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sul principio generale del processo amministrativo per cui l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della definizione del giudizio. La cessazione di tale interesse, dichiarata dalla stessa parte interessata, priva il giudice del potere di esaminare nel merito le censure proposte, rendendo inutile ogni ulteriore accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.
In relazione alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che le peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio giustificassero la compensazione delle spese tra le parti. La pronuncia si è conclusa con la dichiarazione di improcedibilità, con il conseguente assorbimento di ogni questione di merito.
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Nota della Redazione
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