Transito in magistratura tributaria: anzianità effettiva ma azzeramento degli scatti (Cons. Stato n. 6812 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transito dei magistrati ordinari nella magistratura tributaria, il rinvio operato dall’art. 1, comma 8, legge n. 130/2022 al comma 7 della medesima disposizione non limita la conservazione dell’anzianità alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello. Il diritto alla conservazione dell’anzianità complessivamente maturata, ai fini giuridici ed economici, va riferito all’effettivo svolgimento della funzione nel precedente ordine, con la conseguenza che rileva anche il periodo lavorativo intercorso tra la scadenza del termine e l’immissione in ruolo, ove il ritardo sia imputabile all’amministrazione. Il diverso termine temporale indicato dal comma 7 assolve a una funzione concorsuale, legata alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria. Una volta ridefinita la qualifica sulla base dell’anzianità così ricalcolata, il trattamento economico è incrementato secondo gli scatti compresi nella nuova qualifica: la progressione economica riparte da zero, senza trascinamento degli scatti maturati nella magistratura di provenienza.

Il Fatto

Un magistrato ordinario, iscritto anche al ruolo unico dei giudici tributari, partecipava all’interpello indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, transitando nella magistratura tributaria. Con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze veniva nominato presso una Corte di giustizia tributaria di primo grado, con decorrenza giuridica dall’1 febbraio 2024 e anzianità calcolata alla data di scadenza del termine dell’interpello.

Il magistrato impugnava il decreto davanti al TAR Campania, dolendosi dell’erroneo inquadramento quanto ad anzianità, decorrenza giuridica e trattamento economico. Il primo giudice accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo l’anzianità maturata fino all’effettiva immissione nelle funzioni e il diritto agli scatti già maturati. Il Ministero e il Consiglio di Presidenza proponevano appello; la parte appellata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, con cui l’amministrazione contesta il criterio della decorrenza dell’anzianità. Secondo la tesi ministeriale, il rinvio del comma 8 al comma 7 imporrebbe di fissare l’anzianità alla data di scadenza dell’interpello, con una lettura letterale che escluderebbe ogni diversa soluzione.

La tesi è respinta. Il rinvio non richiama i termini temporali, ma il principio generale della conservazione dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza. Il termine indicato dal comma 7 ha funzione concorsuale, legata alla par condicio dei candidati e alla compilazione della graduatoria. L’anzianità rilevante, invece, attiene all’effettivo svolgimento della funzione di giudice.

Ne deriva che, ove tra la scadenza del termine e l’assunzione delle funzioni sia decorso un lasso di tempo significativo per i ritardi dell’amministrazione, e il transitato abbia nel frattempo continuato a esercitare le precedenti funzioni, anche tale periodo va conteggiato. Una deroga al principio di conservazione avrebbe dovuto essere espressa e chiara, e sarebbe comunque contraria alla ratio promozionale della riforma.

Il secondo motivo è invece accolto. Il comma 8, nel prevedere l’inquadramento nella qualifica di cui alla tabella F-bis del d.lgs. n. 545/1992, non attribuisce il diritto di conservare gli scatti maturati nella precedente carriera. Nella nuova qualifica la progressione economica deve necessariamente ripartire da zero, senza trascinamento. Il Collegio esclude che il giudice di primo grado abbia ecceduto i limiti della giurisdizione, ma ritiene non condivisibile la regola sostanziale applicata.

A conferma, la Corte osserva che il riconoscimento degli scatti maturati eluderebbe il principio dell’effettiva anzianità e svuoterebbe l’istituto dell’assegno perequativo previsto per il caso di trattamento deteriore, oltre a creare disparità tra magistrati provenienti da ordini diversi. La parte appellata, con anzianità complessiva di 19 anni, 8 mesi e 9 giorni, è stata correttamente inquadrata con la classe 8^ e scatto 1. Il terzo motivo, sulle spese, è accolto: il parziale accoglimento giustifica la compensazione integrale di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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