Ricostruzione carriera docenti: il giudicato impone l’anzianità pre-ruolo già dal primo anno di ruolo (TAR Abruzzo n. 207 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è chiamato a verificare che l’attività ricostruttiva della carriera del personale scolastico, posta in essere dall’Amministrazione in esecuzione del giudicato, sia integralmente conforme al dictum. L’eventuale cesura tra il servizio pre-ruolo e quello di ruolo, che comporti l’attribuzione del trattamento economico iniziale per il primo anno di ruolo pur a fronte di un’anzianità di servizio pre-ruolo già riconosciuta e maturata, può integrare una violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza dispone un’istruttoria, ordinando all’Amministrazione di fornire una dettagliata relazione a giustificazione della propria condotta.
Il Fatto
La ricorrente, docente assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2018, aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Avezzano, il riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale, con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale. La Corte d’Appello dell’Aquila aveva poi esteso tale riconoscimento anche al periodo anteriore al 26 giugno 2016.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione delle sentenze. L’Amministrazione emanava, quindi, due decreti: uno di ricostruzione della carriera relativo ai servizi pre-ruolo e uno relativo al servizio di ruolo. In particolare, il secondo decreto attribuiva alla ricorrente, per il periodo 1° settembre 2018 – 1° settembre 2019, il trattamento economico corrispondente alla prima fascia stipendiale, con anzianità nulla, nonostante il riconoscimento dell’anzianità pregressa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha rilevato che, da un lato, il decreto di ricostruzione della carriera per i servizi pre-ruolo riconosce alla ricorrente un’anzianità di 15 anni, 2 mesi e 19 giorni, corrispondente alla terza fascia retributiva; dall’altro, il decreto relativo al servizio di ruolo determina una cesura nella carriera, associando il primo anno di ruolo (1° settembre 2018 – 1° settembre 2019) al livello iniziale delle tabelle contrattuali, con il conseguente trattamento economico più basso.
Il Collegio ha evidenziato come tale cesura appaia in contrasto con il dictum del giudice ordinario, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della corretta classe stipendiale sulla base dell’anzianità maturata. Il decreto impugnato, pur riconoscendo l’anzianità pregressa, ne farebbe decorrere gli effetti economici solo dal 1° settembre 2019, ossia dopo il primo anno di ruolo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi con memoria di stile, non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria ricostruzione. Il TAR ha pertanto ritenuto necessario acquisire una dettagliata relazione che giustifichi la ricostruzione di carriera adottata, con specifico riferimento alle prescrizioni imposte dal giudicato.
Il Tribunale ha, quindi, disposto un’istruttoria, ordinando all’Amministrazione di produrre la relazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, rimettendo gli atti al Presidente per la fissazione della camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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