Requisiti di partecipazione non immediatamente escludenti e insussistenza del periculum (TAR Lombardia n. 783 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara che non hanno natura immediatamente escludente, non ponendo le imprese nella condizione di presentare un’offerta ammissibile, non possono essere impugnate in via cautelare. I requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare non appaiono irragionevoli, sproporzionati o discriminatori, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dell’affidamento e dei limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo. In materia di formulazione dell’offerta economica, la difficoltà estrema o la sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa deve essere comprovata da elementi concreti, non potendosi desumere dalla normale alea contrattuale. La domanda di sospensione cautelare va respinta quando il termine per il ricevimento delle offerte è ancora lontano, difettando il periculum in mora, e l’interesse alla prosecuzione della gara risulta preminente nel contemperamento degli interessi in gioco.
Il Fatto
Il Consorzio Autoservizi Lombardi S.C.A.R.L. ha impugnato gli atti della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – Lotti 1, 2, 3, 4, tra cui la determinazione dirigenziale n. 44/2026 del 30 aprile 2026, il bando di gara e il disciplinare con i relativi allegati. Il ricorrente ha contestato, in particolare, alcune clausole del bando ritenute immediatamente escludenti, nella misura in cui non avrebbero consentito alle imprese di presentare un’offerta ammissibile, nonché i requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare, considerati irragionevoli e sproporzionati rispetto all’oggetto dell’affidamento.
L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale si è costituita in giudizio presentando memoria difensiva, mentre la controinteressata Star Mobility S.p.A. non si è costituita. Nell’ambito del giudizio cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, alla luce della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, le censure formulate non appaiono assistite da evidente fondatezza. Le clausole impugnate, secondo il Collegio, non hanno natura direttamente impeditiva della partecipazione alla procedura, non ponendo le imprese nell’impossibilità di presentare un’offerta ammissibile.
Quanto ai requisiti di partecipazione, il Tribunale ha evidenziato che gli stessi, valutati nell’ambito della delibazione cautelare, non sembrano irragionevoli, sproporzionati o discriminatori in relazione all’oggetto e all’importanza dell’affidamento, oltre che alla strutturazione del servizio prescelta dall’Agenzia. Il Collegio ha sottolineato i limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo in materia, trattandosi della conformazione dei requisiti all’“assetto di gara” ritenuto appropriato dalla stazione appaltante.
In relazione alle clausole concernenti la formulazione dell’offerta economica, il TAR ha osservato che la ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici di riscontro da cui desumere una difficoltà estrema o una sostanziale impossibilità di formulare un’offerta remunerativa, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 284/2021 secondo cui la normale alea contrattuale non è di per sé sufficiente a integrare il requisito.
Il Collegio ha poi richiamato la precedente ordinanza della Sezione n. 698 del 2026, pronunciata in una controversia avente ad oggetto l’impugnativa dei medesimi atti, nella quale la domanda di sospensione era stata ritenuta sfornita del necessario periculum in mora, essendo il termine per il ricevimento delle offerte stabilito al 30 settembre 2026. Tale considerazione è risultata ancor più fondata alla luce della dichiarazione della difesa dell’Agenzia, resa in udienza, secondo cui l’ente affidante era in procinto di differire di trenta giorni la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Sotto il profilo del periculum in mora, il TAR ha ritenuto preminente l’interesse alla prosecuzione della gara nel contemperamento degli interessi in gioco. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm. e l’udienza di trattazione del merito è stata fissata nei termini di legge ai sensi dell’art. 120, comma 6, cod. proc. amm. L’istanza di misure cautelari è stata pertanto respinta.
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Nota della Redazione
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