Cittadinanza e pregiudizi del convivente nel giudizio di integrazione (TAR Lazio n. 888 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana per residenza, la valutazione dell’amministrazione non si esaurisce nella condotta personale dell’istante, ma può estendersi al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale. Le vicende penali che interessano il convivente sono legittimamente apprezzate in chiave prognostica come indicative di un contesto familiare non pienamente conforme ai valori dell’ordinamento, senza che ciò integri di per sé eccesso di potere. Il giudizio resta sindacabile sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, ma il tentativo del ricorrente di ridimensionare la relazione a una sporadica frequentazione, con affermazioni contraddittorie e non verificabili, avvalora anziché fugare i dubbi dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato domanda di cittadinanza italiana per residenza, ma il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza facendo leva su un rapporto informativo della Questura. Da quel rapporto emergevano due profili: un precedente penale attribuito alla richiedente e i pregiudizi penali del convivente, soggetto gravato da precedenti per stupefacenti, immigrazione clandestina e insolvenza fraudolenta.
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che il pregiudizio penale a lei riferito era in realtà ascrivibile a persona omonima, come attestato dai certificati della Procura, e che la relazione con il soggetto pregiudicato si era ormai esaurita. Il Ministero ha riconosciuto l’errore sui precedenti personali, confermando però la restante valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di metodo: il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato, sicché basta la resistenza di una sola autonoma ragione giustificativa per condurre al rigetto del ricorso. Il giudizio non cade quindi sul profilo dei precedenti personali — la cui errata attribuzione il Ministero ha ammesso — ma sulla restante valutazione.
Da qui il passaggio centrale. Richiamando un indirizzo consolidato della Sezione, il Tribunale osserva che la valutazione amministrativa non si arresta alla persona dell’istante, ma si estende al nucleo convivente, ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità. In chiave prognostica, la contiguità con un soggetto gravato da precedenti per reati gravi diventa indice di un contesto familiare non conforme ai valori dell’ordinamento. La Corte richiama in proposito il proprio precedente: TAR Lazio, V-bis, n. 11818 del 2025.
Il tentativo difensivo di ridurre il rapporto a una sporadica frequentazione non regge. Il Collegio ne rileva le contraddizioni interne: la convivenza dichiarata cessata non concilia con il successivo rinvenimento del soggetto nell’abitazione; la negazione di una vera relazione contrasta con la dichiarazione resa dallo stesso convivente alla polizia, che affermava di risiedere stabilmente presso la ricorrente; la giustificazione dell’ospitalità per esigenze legate al permesso di soggiorno evoca semmai una residenza di comodo in frode alla legge.
Ne deriva una rappresentazione perplessa che, invece di chiarire la contiguità personale e morale con il convivente pregiudicato, alimenta i dubbi dell’amministrazione. Il giudizio ministeriale non risulta manifestamente irragionevole: il ricorso è infondato e viene respinto. Le spese sono compensate in ragione delle modalità dell’attività difensiva della parte pubblica.
Nota della Redazione
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