Legittimo il collegamento tra concessione mineraria e vendita fallimentare (Cons. Stato n. 6814 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il bando di gara regionale per la concessione di sorgenti di acqua minerale che impone al concorrente, a pena di esclusione, di formulare contestuale offerta anche nella parallela procedura di vendita fallimentare senza incanto dei beni aziendali del concessionario uscente, e che valorizza tale offerta nell’offerta tecnico-economica. Il collegamento tra le due procedure non viola il favor partecipationis né la parità di trattamento, ove risulti funzionale alla salvaguardia del sito minerario, alla conservazione del valore del giacimento e degli impianti, alla continuità nello sfruttamento della risorsa e agli introiti pubblici connessi al canone. La scelta amministrativa che collega l’affidamento del bene pubblico all’acquisto del compendio del concessionario uscente è ragionevole e coerente con il quadro normativo settoriale, sicché le censure di limitazione della concorrenza non possono essere accolte.
Il Fatto
Una società operante nel mercato delle acque minerali impugnava davanti al TAR Molise il bando regionale per la concessione di una sorgente di acqua minerale, sostenendo che le clausole, che imponevano la contestuale partecipazione alla vendita senza incanto dei beni del precedente concessionario fallito, fossero escludenti e impedissero la formulazione di una consapevole offerta.
Nel giudizio di primo grado la ricorrente proponeva motivi aggiunti per l’annullamento della determina di affidamento della concessione e per la declaratoria di nullità dell’autorizzazione all’imbottigliamento e del rogito di cessione d’azienda. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo e dichiarava i motivi aggiunti in parte inammissibili per difetto di giurisdizione, in parte irricevibili e per il resto inammissibili. Di qui l’appello principale, con appelli incidentali della Regione e della curatela fallimentare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il meccanismo del bando: l’art. 11.1 imponeva, a pena di esclusione, la contestuale offerta nella vendita fallimentare; l’art. 7 condizionava la stipula dell’atto di concessione al versamento della somma offerta a favore della massa fallimentare; l’art. 15 attribuiva rilevanza all’offerta presentata nella gara parallela ai fini del punteggio. Il collegamento, dunque, non era solo un onere di partecipazione, ma incideva sul contenuto dell’offerta economica.
Secondo il Collegio la scelta resiste alle censure. Essa è coerente con l’esigenza di salvaguardare il sito minerario, conservare il valore del giacimento e degli impianti, preservare la funzionalità delle reti e il contesto ambientale, assicurando la continuità nello sfruttamento della risorsa. I beni oggetto di vendita — impianti elettrici e di depurazione, rete di adduzione, immobili, linea di produzione e macchinari — sono funzionali all’esercizio dell’attività e la loro sostituzione avrebbe comportato tempi lunghi e blocchi produttivi.
La Corte valorizza anche l’interesse pubblico economico: ai sensi dell’art. 4 del bando, i canoni di imbottigliamento ed emungimento sarebbero stati lesi dalla mancata percezione per tutto il tempo necessario all’avvio dell’attività da parte del nuovo concessionario. Il collegamento garantirebbe il medesimo livello di produttività e redditività raggiunto dal gestore uscente, altrimenti conseguibile solo a distanza di anni.
Non sono pertinenti i richiami agli artt. 36 e 43 del R.D. n. 1443 del 1927: tali norme prevedono comunque la possibilità che il concessionario entrante paghi il corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, confermando la coerenza della scelta. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio, pur prescindendo dall’esame della tardività, li ritiene infondati nel merito, non essendovi alcun effetto caducante del bando sugli atti successivi, stante il rigetto dell’appello principale. Esclusa la lesione dei diritti di difesa, non sussistono i presupposti per il rinvio al primo giudice ex art. 105 cod. proc. amm. L’appello principale è respinto e gli appelli incidentali sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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