Titoli di efficienza energetica, no alla conservazione in caso di falsa rappresentazione (Cons. Stato n. 6793 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alla produzione di energia, il potere di verifica e controllo esercitato dal GSE sui titoli di efficienza energetica è doveroso e vincolato e resta estraneo al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Le novelle di cui all’art. 1, comma 89, della legge n. 124/2017 e all’art. 56 del d.l. n. 76/2020 non hanno portata retroattiva e non si applicano ai procedimenti di controllo già conclusi, occorrendo una specifica istanza di riesame e una nuova istruttoria. La conservazione delle rendicontazioni già approvate, prevista dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, è esclusa quando le difformità derivino da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci, che impediscono ogni affidamento meritevole di tutela. La decurtazione dell’incentivo tra il 10 e il 50 per cento presuppone violazioni di minore entità ed è rimessa a valutazioni tecnico-discrezionali del Gestore, non surrogabili dal giudice.

Il Fatto

La società appellante è titolare di una raffineria con annesso impianto di cogenerazione. Aveva ottenuto l’approvazione di un progetto di efficienza energetica e di quindici richieste di verifica e certificazione, con il riconoscimento di 68.907 titoli di efficienza energetica. All’esito di un controllo avviato nel novembre 2015, il Gestore rideterminava l’algoritmo di calcolo dei risparmi e contestava l’erogazione in eccesso di 14.470 titoli, quantificati in oltre un milione di euro.

La società impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti di esito del controllo, poi le note di quantificazione e, con successivi motivi aggiunti, il diniego opposto dal GSE alle istanze di riesame fondate sulle novelle del 2017 e del 2020. Il TAR respingeva integralmente il ricorso. La società proponeva appello, lamentando la mancata applicazione retroattiva delle disposizioni sopravvenute e la violazione delle garanzie procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la disciplina applicabile. I commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, introdotti dalla legge n. 124/2017 e poi sostituiti dal d.l. n. 76/2020, fanno salve le rendicontazioni già approvate solo quando le difformità non derivino da documenti non veritieri o da dichiarazioni false. La Sezione esclude che le due novelle abbiano efficacia retroattiva: la loro applicazione ai procedimenti già definiti richiede una verifica del Gestore, attivata su istanza dell’interessato, e non può mai essere automatica. Il principio del tempus regit actum impedisce di travolgere i provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore della riforma del 2020.

Nel merito, la Corte rileva che il GSE non ha rigettato né annullato le richieste di verifica e certificazione: ha soltanto ricalcolato il valore dei titoli da riconoscere. Il controllo aveva infatti disvelato che la configurazione dei macchinari e delle reti di distribuzione del vapore era diversa da quella rappresentata in sede di accesso al regime incentivante, con una produzione di energia inferiore a quella dichiarata. La società aveva rappresentato solo parzialmente le reali modalità di generazione e non aveva dettagliato la struttura della rete, rivelatasi articolata e comprensiva di turbine deputate allo sfruttamento del salto entalpico.

Da qui la conseguenza centrale: le dichiarazioni non veritiere impediscono di invocare il beneficio della conservazione dei titoli, perché integrano esattamente l’ipotesi che la norma esclude. L’affidamento del privato non è meritevole di tutela. La maggiorazione indebitamente percepita va restituita a partire dal primo riconoscimento di titoli non dovuti, non soltanto pro futuro.

Quanto alla dedotta necessità dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la Sezione ribadisce che i provvedimenti del GSE in materia di fonti rinnovabili esprimono uno speciale potere vincolato di verifica e controllo, giustificato dalla pendenza del rapporto di incentivazione e esercitabile per tutta la sua durata. La novella del 2020, che richiama i presupposti dell’autotutela, si applica ai soli procedimenti avviati dal 17 luglio 2020 e non al provvedimento del 2017.

Infine, la decurtazione tra il 10 e il 50 per cento non è configurabile come diritto dell’operatore: essa presuppone violazioni di entità non rilevante ed è rimessa alle valutazioni tecnico-discrezionali del Gestore, non surrogabili dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Nel caso concreto la falsa rappresentazione integra una violazione rilevante e, in ogni caso, la riduzione è stata di fatto già applicata mediante il ricalcolo. Il preavviso di rigetto risulta infine sostanzialmente inviato, con ampia garanzia del contraddittorio procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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