Nessuna retroattività delle novelle su TEE e rigetto del riesame GSE (Cons. Stato n. 6795 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le novelle legislative che hanno inserito i commi 3-bis e 3-ter nell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, da ultimo sostituiti dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, non hanno natura di interpretazione autentica e non derogano al principio del tempus regit actum. Esse non si applicano ai procedimenti di verifica e controllo già conclusi, potendo incidere su di essi solo con un successivo intervento del GSE su apposita istanza dell’interessato. Il comma 3-ter presuppone l’assenza di discordanze tra quanto dichiarato dal proponente e la situazione reale dell’intervento e di dichiarazioni non veritiere: quando queste ricorrono, è preclusa la conservazione delle rendicontazioni già approvate e le quote indebite vanno restituite. Il potere di verifica del GSE non è autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma potere speciale e vincolato, esercitabile per tutta la durata del rapporto. La decurtazione tra il 10 e il 50 per cento non è un diritto dell’operatore, ma misura rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale del Gestore.

Il Fatto

La società appellante gestisce una raffineria con annesso impianto di cogenerazione e aveva ottenuto l’approvazione di un progetto di efficienza energetica, con il riconoscimento di titoli di efficienza energetica a seguito di numerose richieste di verifica e certificazione. All’esito di un controllo avviato nel 2015, il GSE ha modificato l’algoritmo di calcolo dei risparmi e ha chiesto la restituzione di 1.941 titoli, ritenuti erogati in eccesso.

La società ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti conclusivi del controllo e, con motivi aggiunti, il provvedimento che respingeva le istanze di riesame fondate sulle novelle del 2017 e del 2020. Il TAR ha respinto i ricorsi. La società ha proposto appello, deducendo l’illegittimità sopravvenuta per mancata applicazione retroattiva delle norme invocate, la violazione dei presupposti dell’autotutela, la mancata decurtazione percentuale e il difetto di preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Le novelle del 2017 e del 2020 non hanno portata retroattiva: la loro applicazione a procedimenti di controllo già conclusi è subordinata a una previa verifica del GSE su istanza dell’interessato, senza che possa ammettersi un’applicazione automatica ai procedimenti definiti prima della loro entrata in vigore.

Nel caso concreto il GSE non ha rigettato né annullato le richieste di verifica, ma ha soltanto ricalcolato il valore dei TEE, riscontrando una differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. La configurazione degli impianti e delle reti di distribuzione del vapore era diversa da quella rappresentata in sede di accesso al regime incentivante, con conseguente riduzione della produzione di energia elettrica rispetto ai valori autodichiarati. La rimodulazione dell’algoritmo ha quindi corretto un beneficio economico maggiore non dovuto.

Per questa ragione i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 non trovano applicazione: essi presuppongono difformità non derivanti da dichiarazioni false o mendaci o da discordanze tra quanto trasmesso e la situazione reale dell’intervento. Nella specie è emersa una falsa rappresentazione dei fatti, con dichiarazioni incomplete sulla reale configurazione dell’impianto, che impedisce di far salve le rendicontazioni già approvate.

Quanto all’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, la Corte rileva che il richiamo ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non ha derogato alla natura doverosa e vincolata del potere di decadenza. Il potere di verifica del GSE è estraneo al paradigma dell’autotutela e opera per tutta la durata del rapporto di incentivazione; la novella si applica ai soli procedimenti avviati dal 17 luglio 2020, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato nel 2017.

La censura sulla mancata decurtazione tra il 10 e il 50 per cento è, oltre che contraddittoria, infondata: la misura presuppone violazioni non rilevanti ed è rimessa a valutazioni tecnico-discrezionali del Gestore, non surrogabili dal giudice. Nel caso di specie la decurtazione è stata di fatto già applicata con il ricalcolo. Infine, il contraddittorio procedimentale risulta garantito, avendo il GSE comunicato i motivi del diniego e concesso termini per le osservazioni, rimaste non formulate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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