Offerta anomala sotto soglia verifica congruità art 54 senza sub-procedimento (Cons. Stato n. 6759 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti sotto soglia europea, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, la stazione appaltante non è tenuta ad avviare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia disciplinato dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. L’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 le riconosce una alternativa: disporre l’esclusione automatica delle offerte anomale oppure valutarne la congruità mediante gli approfondimenti istruttori previsti dall’ultima parte della stessa disposizione. La scelta di procedere alla verifica di sostenibilità non impone l’osservanza del termine di quindici giorni dell’art. 110, comma 2, né impedisce ulteriori richieste di chiarimenti. La modifica del contratto collettivo indicato in sede di giustificativi non integra mutamento dell’offerta economica ove resti invariato l’equilibrio economico originario e sia garantita l’equivalenza delle tutele. Il giudizio di congruità è valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile solo per arbitrarietà, disfunzione o travisamento manifesti, e non richiede prova certa della riuscita economica dell’iniziativa.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Toscana l’aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di conservazione e restauro di beni librari, bandito da una università con procedura negoziata sotto soglia e criterio del minor prezzo. All’esito della gara erano pervenute due sole offerte: quella della ricorrente e quella della controinteressata.
L’aggiudicataria aveva offerto un ribasso del 32,750 per cento, con costi di manodopera pari a 142.204,00 euro a fronte dei 210.000,00 posti a base di gara, dichiarando l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti. Il RUP ha avviato un’articolata interlocuzione istruttoria, all’esito della quale ha ritenuto l’offerta congrua e sostenibile. Il TAR ha rigettato il ricorso con tre motivi, dichiarando legittima la verifica. La ricorrente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la mancata attivazione del sub-procedimento ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e l’insostenibilità dell’offerta. Il Collegio rileva che, trattandosi di appalto sotto soglia europea, la fattispecie è disciplinata dall’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, che espressamente deroga alla disposizione invocata dall’appellante. Essendo state presentate due sole offerte valide, la stazione appaltante non era tenuta ad avviare il sub-procedimento per le anomalie: poteva scegliere tra esclusione automatica e verifica di congruità.
Avendo optato per la seconda, l’amministrazione ha svolto un approfondimento istruttorio sostanzialmente adeguato, coerente con il principio del risultato scolpito nell’art. 1 del codice. Irrilevante è che il RUP abbia citato l’art. 110, trattandosi di richiamo riferibile ai soli contratti sopra soglia.
Sul merito, la Corte distingue tra chiarimenti e modifica dell’offerta. L’ottimizzazione dei costi aziendali, la gestione diretta delle risorse umane e il riutilizzo di materiale già stoccato costituiscono legittime scelte imprenditoriali, non sindacabili nel giudizio di legittimità. Il giudizio di congruità si fonda su un parametro di verosimiglianza, non di certezza: pretendere una prova documentale rigorosa renderebbe la verifica dis-economica e dagli esiti arbitrari.
Quanto alla modifica del CCNL, l’operatore può indicare in gara un contratto diverso da quello richiesto, purché garantisca al lavoratore equivalenza delle tutele: il ritorno al contratto del bando, anche in sede di chiarimenti, non altera l’offerta se la relativa voce di costo rimane invariata. Le indicazioni sul subappalto costituivano mere ipotesi, non incidendo sull’equilibrio economico.
Il secondo motivo censura il prolungamento dell’interlocuzione. La Corte esclude l’applicabilità del termine di quindici giorni: l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 non vieta richieste reiterate e il prosieguo del dialogo esprime il principio di leale cooperazione. Il terzo motivo, sulla falsità delle dichiarazioni, è infondato: non ricorrono le fattispecie di falso rilevanti come causa di esclusione, né è provata una volontà decettiva. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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