Interdittiva antimafia: il rischio di infiltrazione non basta a omettere il contraddittorio (TAR Campania n. 2000 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia interdittiva, il contraddittorio procedimentale disciplinato dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 costituisce la regola, mentre la sua pretermissione è eccezione ammessa solo in presenza di particolari esigenze di celerità che il Prefetto deve puntualmente motivare. Il rischio di infiltrazione mafiosa e la finalità di espulsione della società dal circuito legale non integrano, di per sé, le concrete e specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione. L’Amministrazione è tenuta a un onere motivazionale rafforzato, dovendo indicare le specifiche circostanze che rendono impossibile differire di sessanta giorni l’adozione del provvedimento: diversamente opinando, si realizzerebbe una interpretatio abrogans della norma e si vanificherebbe l’inversione del rapporto tra regola ed eccezione operata dalla riforma del 2021.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’acquisto, vendita e permuta di edifici, ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, con la quale si è ritenuta la configurabilità di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Nel provvedimento prefettizio il giudizio prognostico era ancorato alla riconducibilità della società e di altre compagini amministrate dalla stessa alla criminalità organizzata, con agevolazione qualificata come strutturata e perdurante. Si trattava di un’interdittiva “a cascata”, fondata sui rapporti commerciali intrattenuti con un’impresa ritenuta entità fittizia e su risalenti controlli dell’amministratore. La ricorrente ha dedotto la carenza di ingerenze mafiose concrete, la violazione del contraddittorio e l’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis C.A.M.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, affrontando con priorità logica la censura relativa alla insussistenza dei presupposti giustificativi della pretermissione della partecipazione procedimentale. Il punto di partenza è la constatazione che, per costante giurisprudenza, gli elementi indiziari che inducono all’adozione del provvedimento interdittivo non possono integrare le ragioni di urgenza necessarie a giustificare l’omissione del contraddittorio.
Il Tribunale ha osservato che l’Amministrazione, da un lato, ha ritenuto superfluа la fase partecipativa in considerazione dei gravi indizi di contiguità, dall’altro ha prospettato esigenze di celerità legate all’urgenza di evitare che la società continuasse a operare in un settore a elevato rischio di infiltrazione. Tale motivazione è stata giudicata insufficiente, poiché il rischio di infiltrazione è il presupposto minimo dell’informativa e considerarlo sufficiente per evitare il contraddittorio integrerebbe un’interpretatio abrogans della norma.
La riforma del 2021 ha comportato un’inversione del rapporto tra regola ed eccezione tra attivazione e pretermissione del contraddittorio. Tale assetto verrebbe frustrato ove l’onere motivazionale fosse assolto con un richiamo generico e di stile alla consistenza del quadro indiziario. Il Prefetto deve indicare specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza del procedimento.
Il Collegio ha inoltre sottolineato la rilevanza sostanziale del contraddittorio, che non riveste solo valore difensivo statico, ma anche tipica funzione proattiva per promuovere il self cleaning ex art. 92, comma 2-quater, C.A.M. e gli istituti di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis C.A.M. La Prefettura non svolge più una funzione meramente diagnostica, ma anche una valutazione prognostica soggettiva sulla capacità di ciascun operatore economico di fronteggiare il rischio infiltrativo.
Non emergendo circostanze precise che inducessero a escludere la possibilità di attendere la conclusione della fase partecipativa, è risultato non giustificato il mancato invio della comunicazione. Il provvedimento interdittivo è stato pertanto annullato, ferme restando le determinazioni che l’Autorità prefettizia riterrà di adottare all’esito del contraddittorio. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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