Respingimento alla frontiera per superamento del periodo di soggiorno: manifesta infondatezza del ricorso (TAR Puglia n. 107 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del provvedimento di respingimento alla frontiera, adottato ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 per l’avvenuto superamento del periodo di soggiorno consentito di 90 giorni nell’arco di 180 giorni, è manifestamente infondata quando il ricorrente non deduca circostanze specifiche a sostegno della richiesta di protezione speciale e versi in una posizione di contraddittorietà circa il proprio titolo di soggiorno in Italia. La mera allegazione di essere in attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non supportata da elementi concreti che ne legittimino il rilascio, non è idonea a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, né a fondare l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Uno straniero extra-UE veniva destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di frontiera marittima e aerea di Bari in data 9 febbraio 2024, sul rilievo che lo stesso avesse già soggiornato per 90 giorni nel precedente periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso deducendo la violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 5, 10 e 19 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e illogicità. Nella fase cautelare, la domanda veniva rigettata sulla base della contraddittorietà delle circostanze dedotte dal ricorrente, il quale dichiarava, da un lato, di essere in attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale“, senza precisare le circostanze legittimanti, e, dall’altro, di essersi allontanato dall’Italia per motivi di lavoro. Il giudizio veniva quindi sollecitato con istanza di prelievo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha respinto il ricorso ritenendo la domanda manifestamente infondata. La motivazione si fonda sul rilievo che il ricorrente non abbia fornito, nemmeno nel corso del giudizio, elementi idonei a precisare la propria posizione circa il titolo di soggiorno in Italia. La generica allegazione della pendenza di una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, non accompagnata dall’indicazione di circostanze concrete che ne giustificassero il rilascio, non poteva considerarsi sufficiente a contrastare la legittimità del provvedimento di respingimento. La contraddittorietà tra la dichiarata permanenza in Italia in attesa del permesso e l’assertivo allontanamento dal territorio per motivi di lavoro ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente, impedendo di ravvisare i denunciati vizi di istruttoria e motivazione. La circostanza che la posizione dello straniero non fosse stata meglio precisata neppure in seguito all’istanza di prelievo ha indotto il Collegio a ritenere la domanda giudiziale priva di fondamento. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso, compensando le spese del giudizio per la peculiarità della controversia ed ordinando l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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