Immediata cantierabilità e divieto di integrazione postuma della motivazione (Cons. Stato n. 6757 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di erogazione dei benefici ai Distretti del cibo, la ricevuta definitiva rilasciata ai sensi della disciplina regionale sui titoli edilizi attesta la regolare formazione del titolo abilitativo e, a differenza della ricevuta automatica, non subordina la propria idoneità alla contestuale esibizione dell’autocertificazione e dei relativi allegati. L’amministrazione non può privare un documento di un’efficacia direttamente riconosciuta dalla legge. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione operata dall’amministrazione mediante atti processuali resi in riscontro all’istruttoria del giudice, essendo consentita la sola adozione di un autonomo atto di convalida e non essendo applicabile al vizio di motivazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’integrazione è esclusa quando l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione.

Il Fatto

Il Distretto delle ruralità del Nord Sardegna ha impugnato la graduatoria del secondo bando ministeriale per l’erogazione dei benefici dei Distretti del cibo, disciplinati dall’art. 66, comma 1, l. n. 289/2002 e dall’art. 1, comma 499, l. n. 205/2017. L’amministrazione aveva attribuito 0 punti al sotto parametro dell’immediata cantierabilità dell’intervento, previsto dall’art. 11 del bando con un punteggio aggiuntivo di 6 punti.

Il ricorrente ha sostenuto che tutti i soggetti beneficiari avevano ottenuto i titoli edilizi comprovanti la cantierabilità e, in subordine, che la FAQ 19 — secondo cui il punteggio va escluso se anche un solo progetto non è cantierabile — fosse irragionevole e contraria al favor partecipationis. Il TAR Lazio, con sentenza n. 22564/2025, ha accolto il primo motivo. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio rileva che la società beneficiaria aveva prodotto, insieme alla domanda, non solo la ricevuta automatica di cui all’art. 34, comma 1, l.r. Sardegna n. 24/2016, ma anche la ricevuta definitiva di cui all’art. 34, comma 2. Quest’ultima, rilasciata dopo i primi controlli formali, attesta la regolare formazione del titolo abilitativo e non subordina la propria idoneità all’esibizione dell’autocertificazione e degli allegati.

Il Collegio aggiunge che la stessa amministrazione aveva predisposto, in allegato all’avviso, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, presentata dalla beneficiaria. Il Distretto ha quindi pienamente assolto l’onere documentale previsto al punto 11.5 dell’avviso. Eventuali dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni avrebbero potuto essere verificati mediante acquisizione di informazioni presso lo stesso distretto o l’amministrazione che ha rilasciato il titolo.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce l’orientamento maggioritario: è inammissibile l’integrazione della motivazione operata dall’amministrazione negli atti processuali, ed è inapplicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. All’amministrazione è consentito solo adottare un atto di convalida, purché la carenza di motivazione equivalga a mera insufficienza del discorso giustificativo-formale e non rifletta un vizio sostanziale della funzione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3385 del 2021).

Nel caso concreto, l’amministrazione aveva dapprima negato il punteggio perché due beneficiarie non avevano ancora ottenuto il permesso di costruire; solo in giudizio ha addotto la non riconducibilità oggettiva e soggettiva dell’immobile al progetto. Tale nuova motivazione è inammissibile, non essendo stato adottato un autonomo atto di convalida impugnabile. Gli elementi addotti sono stati inoltre contestati dal Distretto, che ha documentato come l’immobile costituisca la sede amministrativa dell’azienda e sia nella disponibilità della titolare dal 2021.

L’appello è dunque respinto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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