Esclusione per omessa indicazione dei costi della manodopera e fatturato non pertinente (Cons. Stato n. 6755 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare relative a forniture che richiedono attività di assemblaggio e montaggio, l’oggetto non è una mera fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che opera l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023. La clausola del disciplinare che esonera dall’indicazione di tali costi, in contrasto con il bando e con il modello di offerta, va qualificata come refuso e non può fondare la regolarità dell’offerta che abbia dichiarato la manodopera pari a zero. Nel calcolo del fatturato medio richiesto per la capacità economico-finanziaria rientrano solo le forniture riconducibili ai prodotti individuati dal disciplinare; restano esclusi i proventi derivanti dalla vendita di veicoli e macchine operatrici, estranei all’oggetto della gara.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una gara per la fornitura di attrezzature e materiali per la raccolta dei rifiuti urbani, suddivisa in tre lotti. Una società presenta offerta e risulta aggiudicataria di più lotti. Un’impresa concorrente impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, deducendo tre motivi: il difetto del requisito di capacità economico-finanziaria, la comprova tardiva del requisito tecnico-professionale mediante soccorso istruttorio, e l’omessa indicazione dei costi della manodopera.

Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. L’impresa propone appello, chiedendo anche il subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore. L’aggiudicataria e la stazione appaltante resistono, sostenendo che si tratti di mera fornitura senza posa in opera e che il fatturato dichiarato ecceda comunque la soglia richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. L’interesse ad agire dell’appellante non può essere messo in discussione con argomenti estranei al thema decidendum, che l’appellata non può estendere surrettiziamente; la contestazione avrebbe dovuto semmai essere veicolata con ricorso incidentale. Le altre eccezioni sono infondate.

In applicazione della consistenza oggettiva del vizio e della radicalità della censura, la Corte esamina per primo il terzo motivo, che ritiene assorbente. Il disciplinare impone all’art. 16.2, lett. a) l’indicazione a pena di esclusione dei costi della manodopera, che non possono essere pari a zero. La sentenza appellata aveva invece valorizzato l’art. 4.1 del disciplinare, che escludeva oneri per manodopera, risolvendo l’antinomia in favore della massima partecipazione.

Tale soluzione è errata. Lo stesso disciplinare, a pagina 6, richiama l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 e prescrive l’indicazione dei costi e degli oneri di sicurezza; il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante richiedeva la indicazione separata della manodopera. L’oggetto dell’appalto comprende carrellati e cassonetti che devono essere assemblati e non solo consegnati, come conferma l’art. 6, lett. c) e d), del capitolato, che pone a carico dell’aggiudicataria montaggio e assemblaggio. Si tratta dunque di fornitura con posa in opera, sia pure minima, e la clausola esonerativa va qualificata come refuso. L’offerta dell’aggiudicataria è carente su un elemento essenziale.

Anche il primo motivo è fondato, pur non essendo assorbente. Il disciplinare richiede un fatturato medio decennale riferito alla fornitura di attrezzature e materiali per la raccolta dei rifiuti. Avendo partecipato a tutti i lotti, l’aggiudicataria avrebbe dovuto comprovare un fatturato medio pari a una soglia superiore a quella effettivamente raggiunta. La nota integrativa dimostra che parte del fatturato deriva dalla fornitura di veicoli, macchine spazzatrici e macchine operatrici, estranei alla Tabella 4 del capitolato. Tali proventi vanno esclusi dal calcolo. Il secondo motivo resta assorbito per ragioni di economia decisionale. L’appello è accolto, la sentenza riformata e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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