Sopravvenuto riconoscimento del titolo e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (Cons. Stato n. 6751 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo professionale da parte dell’Amministrazione, che sostituisce e priva di efficacia il provvedimento originario di rigetto, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del provvedimento originario. Ove il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto non satisfattivo, il ricorrente ha l’onere di impugnarlo in primo grado, non potendo radicare la permanenza dell’interesse a contestare il provvedimento sostituito. Il carattere solo parzialmente satisfattivo del nuovo provvedimento non consente di ritenere perdurante l’interesse all’annullamento di quello originario. La sentenza di primo grado che abbia ordinato all’Amministrazione di provvedere senza tenere conto della sopravvenuta adozione del nuovo provvedimento è viziata per mancata valutazione della improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione all’insegnamento per diverse classi di concorso. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza con un provvedimento fondato sull’assenza del documento attestante il conseguimento dell’abilitazione rilasciato dall’autorità romena.
Il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare e, successivamente, il ricorso nel merito, ritenendo che l’assenza dell’attestato non possa condurre al rigetto senza una valutazione concreta e comparativa dei percorsi formativi. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha riesaminato la posizione e ha adottato il provvedimento di riconoscimento. Il difensore non ha dichiarato in udienza l’intervenuta adozione del nuovo provvedimento, così il TAR ha emesso la sentenza, ordinando all’Amministrazione di provvedere. Il Ministero ha proposto appello, deducendo l’errore del giudice di primo grado per non avere considerato il nuovo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio richiama quanto già espresso in sede cautelare e rileva che l’Amministrazione, accertata la presenza del documento attestante il conseguimento dell’abilitazione, ha provveduto al riesame del provvedimento originario. All’esito è stato adottato il provvedimento di riconoscimento del titolo, che ha sostituito quello impugnato in primo grado.
La sentenza appellata è stata pronunciata senza tenere conto di questo presupposto di fatto, che avrebbe dovuto essere conosciuto dal giudice, e dunque senza valutare la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il collegio osserva che il provvedimento sopravvenuto ha riconosciuto l’abilitazione per una sola delle classi di concorso richieste, rigettando le altre.
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, la circostanza che il provvedimento non sia completamente satisfattivo non consente di radicare la permanenza dell’interesse a contestare il provvedimento originario, essendo quest’ultimo stato privato di efficacia e sostituito dal nuovo provvedimento sulla base di una nuova valutazione. Il ricorrente, ove ritenga non satisfattivo il nuovo provvedimento, ha l’onere di impugnarlo in primo grado.
Sussiste pertanto l’interesse ad appellare, in quanto il TAR ha condannato l’Amministrazione a provvedere senza poter considerare che la sopravvenuta adozione del nuovo provvedimento aveva determinato la carenza di interesse all’impugnazione dell’atto originario. Irrilevante è la circostanza che il provvedimento sopravvenuto sia stato adottato in ritardo.
L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono compensate, in quanto anche l’Amministrazione avrebbe potuto comunicare in udienza l’adozione del provvedimento sopravvenuto.
Nota della Redazione
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