Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel ritardo del Ministero (TAR Toscana n. 46 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro, divenuta irrevocabile, era stato accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, quantificato in € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle relative annualità, oltre interessi.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero, pur ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento della mancata esecuzione del titolo. Dagli atti di causa non risulta che il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro sia stato eseguito: tale rilievo fonda l’accoglimento del ricorso e impone l’ordine di dare esecuzione al titolo.

Il TAR ordina al Ministero di provvedere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, ad ogni adempimento necessario all’esecuzione. La fissazione del termine è funzionale a rendere effettiva la tutela e a scandire il momento a partire dal quale può essere attivato il rimedio sostitutivo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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