Diniego di rinnovo del porto di fucile: motivazione insufficiente e giudizio postumo (TAR Sicilia n. 2326 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli di porto d’armi non è configurabile un diritto assoluto al rilascio o al rinnovo, poiché la licenza costituisce eccezione al divieto posto dagli artt. 699 cod. pen. e art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110. L’autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sulla certezza del buon uso delle armi. Tale discrezionalità non è però illimitata: il diniego deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e su una motivazione che dia conto delle ragioni dell’inaffidabilità, senza che sia sufficiente un singolo episodio risalente nel tempo, non circostanziato e privo di valutazione riferita alla persona. È inammissibile la motivazione postuma, addotta dall’amministrazione solo nel corso del giudizio. Il giudice amministrativo sindaca l’esercizio del potere per abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha rigettato la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, notificato nell’aprile 2024. In sede procedimentale l’amministrazione aveva comunicato un unico rilievo: un controllo risalente al 2010, a bordo di un’autovettura, in compagnia di un soggetto condannato per associazione mafiosa e abusi edilizi. La comunicazione richiamava l’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Il ricorrente ha chiesto l’accesso per conoscere l’identità della persona e le circostanze del controllo; l’istanza è stata respinta per inaccessibilità dei dati, con diniego non impugnato. Il diniego conclusivo ha riprodotto la medesima formulazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui i titoli in materia di armi rappresentano un’eccezione al generale divieto, con conseguente ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, chiamata a un giudizio prognostico sulla personalità del richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi di abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.

La Corte precisa però che tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei canoni propri dell’azione amministrativa, sotto il profilo motivazionale, della coerenza logica e della ragionevolezza. L’amministrazione deve compiere un’istruttoria adeguata e puntuale, della quale deve dare contezza nella motivazione. Il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una valutazione del singolo episodio e, complessivamente, della personalità dell’interessato, idonea a sostenere un giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità.

Le circostanze fattuali rilevano solo se è dimostrata la capacità, o anche solo la possibilità, di incidere sul modus agendi del destinatario dell’atto. Non è sufficiente una motivazione scarna e apodittica, fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi.

Nel caso concreto il diniego si fonda su un unico episodio del 2010, non sufficientemente circostanziato e privo di una valutazione di inaffidabilità riferita alla persona del ricorrente. Solo con la memoria difensiva l’amministrazione ha chiarito i termini dei rapporti con il soggetto controindicato, l’identità e la caratura criminale di quest’ultimo, la tipologia e l’intensità dei contatti: elementi che non emergono dal provvedimento e che costituiscono motivazione postuma inammissibile.

Il ricorso è quindi accolto per il dedotto difetto motivazionale, con annullamento del provvedimento e salvezza della facoltà di rieditare il potere con un nuovo atto congruamente motivato. È invece respinta la censura relativa al diniego di accesso, estranea ai vizi dell’atto impugnato e azionabile con il rito deputato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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