Appello irricevibile se notificato oltre il termine breve (Cons. Stato n. 6725 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’appello deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso il domicilio digitale del difensore. La notificazione tardiva rende il gravame irricevibile, con rilievo assorbente rispetto a ogni deduzione di merito. L’irricevibilità consegue alla mera verificazione del dato cronologico, senza necessità di esame delle censure, la cui riproposizione non sana il vizio della impugnazione. Alla declaratoria segue la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Il Fatto
Il Comune ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria ai destinatari di una ingiunzione di demolizione, per la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino. I destinatari hanno impugnato il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice amministrativo di primo grado.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 6188 del 10 novembre 2023, ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto appello, chiedendone la riforma con due motivi. Il Comune si è costituito, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di rito, che assume rilievo assorbente. La sentenza di primo grado è stata notificata ai soccombenti in data 15 novembre 2023, presso il domicilio digitale del loro difensore.
Da quella notifica decorre il termine breve per l’impugnazione, che la Corte individua con scadenza al 14 gennaio 2024. Il ricorso in appello risulta invece notificato soltanto il 10 maggio 2024.
Il raffronto cronologico è decisivo: l’atto di impugnazione è stato depositato in una data ampiamente successiva alla scadenza del termine. Non si tratta di scarto minimo, né di questione interpretativa sul computo, ma di una notifica collocata diversi mesi dopo la decadenza.
La Corte rileva altresì che gli appellanti non hanno replicato all’eccezione, limitandosi, nelle note depositate in vista dell’udienza, a insistere nelle deduzioni di merito. La scelta difensiva non incide sul dato processuale: la tardività dell’impugnazione è questione preliminare che preclude l’esame delle censure.
Ne segue la declaratoria di irricevibilità dell’appello, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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