Revoca-decadenza della concessione tra potere pubblicistico e inadempimento contrattuale (TAR Campania n. 3206 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere pubblicistico di revoca-decadenza della concessione non si esaurisce con la stipula della convenzione, ma resta esercitabile per tutta la fase esecutiva del rapporto, quale conseguenza vincolata del venir meno dei requisiti soggettivi di qualificazione tecnica, professionale ed economico-finanziaria che avevano legittimato l’affidamento originario. In tale ipotesi non si configura un potere di rivalutazione dell’interesse pubblico, né trovano applicazione i presupposti dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e il connesso obbligo indennitario. Le contestazioni che attengono agli inadempimenti degli obblighi convenzionali, pur formalmente veicolate nel medesimo provvedimento, restano estranee alla giurisdizione amministrativa e spettano al giudice ordinario, quale giudice dei diritti nella fase di esecuzione del contratto. Il giudice amministrativo qualifica autonomamente l’atto secondo il suo contenuto sostanziale, a prescindere dal nomen iuris adottato dall’amministrazione.
Il Fatto
Una società di progetto, costituita ai sensi dell’art. 37-quinquies legge n. 109/1994 e divenuta concessionaria di un intervento di riqualificazione urbana, impugna davanti al TAR la determinazione con cui il Comune ha dichiarato il grave inadempimento, la decadenza dalla concessione per perdita dei requisiti di idoneità e la risoluzione della convenzione, con irrogazione di penali e riserva di danni.
La concessionaria deduce la radicale carenza di potere in concreto, lo sviamento di potere, la nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 e, in subordine, l’indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1-bis, legge n. 241/1990. Il Comune eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione, vertendosi in materia privatistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di giurisdizione. Sono devolute al giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento; quelle successive alla stipula, attinenti all’esecuzione del contratto, spettano al giudice ordinario. Tra queste rientrano le liti sulla risoluzione anticipata disposta autoritativamente per inadempimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2482 del 2017 e dall’ordinanza n. 489 del 2019.
Tuttavia il provvedimento ha natura composita. Il Comune non ha dato corso a una nuova valutazione dell’interesse pubblico ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma ha dedotto un potere pubblicistico volto a rimuovere l’affidamento per il venir meno dei requisiti originari. La revoca-decadenza è conseguenza vincolata di una condotta o di una situazione addebitabile al privato, e non presuppone alcun indennizzo. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 4534 del 2010 e Cons. Stato n. 7361 del 2024, nonché la propria precedente pronuncia n. 521 del 2020.
Nel merito, il Collegio esamina i tre profili posti a base della decadenza. Quanto al capitale sociale, l’art. 3 della convenzione ne prevede il versamento in rapporto allo stato di avanzamento lavori, non l’integrale mantenimento per tutta la durata del rapporto: l’argomentazione dell’ente è quindi infondata. Quanto alla modifica della compagine sociale, il rapporto concessorio intercorre con la sola società concessionaria, soggetto distinto dai soci: le vicende dei soci di minoranza non dimostrano la perdita dei requisiti tecnici ed economici. Quanto alle garanzie, il mancato rinnovo della polizza e l’omessa prestazione delle coperture integrative integrano semmai un inadempimento contrattuale, rimesso alla sede civile.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte relativa al contenuto privatistico del provvedimento, e nel resto accolto, con annullamento della disposta revoca-decadenza. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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