Dissenso enti locali su dimensionamento scolastico regionale obbliga motivazione (Cons. Stato n. 6726 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica è atto di programmazione a contenuto generale, che ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990 non richiede motivazione e resta sindacabile soltanto per irrazionalità o errore. L’esonero motivazionale non opera quando la Regione adotti un provvedimento difforme dalla proposta degli enti locali espressa in sede provinciale: in tal caso grava sull’amministrazione regionale l’onere di esporre, anche sinteticamente, le ragioni della scelta, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 4.1, punto 5, delle linee guida. L’esercizio del potere sostitutivo nei confronti della provincia inadempiente all’obbligo di dimensionamento presuppone l’assegnazione di un congruo termine per provvedere. Il parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione è obbligatorio e va reso sulla proposta di piano regionale, che deve esserle inviata.

Il Fatto

La Regione Lazio ha adottato con delibera di giunta n. 1161 del 23 dicembre 2024 il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2025/2026, sopprimendo l’autonomia dell’istituto comprensivo di un comune e aggregandone i plessi ad altri istituti. Il TAR Lazio ha annullato il piano nella parte relativa alla soppressione, ravvisando un difetto di motivazione e un’incompletezza istruttoria.

La Regione ha proposto appello, sostenendo che la motivazione risiedesse nell’attuazione dei criteri del decreto ministeriale sul contingentamento dei dirigenti scolastici, che la provincia non aveva adottato alcun accorpamento e che l’iter procedimentale era stato corretto. Il Comune, la Provincia e il Ministero si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare esclude la sopravvenuta carenza di interesse, nonostante la delibera di giunta n. 1311 del 23 dicembre 2025 con cui la Regione ha riprovveduto confermando la soppressione.

Sul piano sostanziale il Collegio riconosce che sussistevano i presupposti del potere sostitutivo: il dimensionamento è obbligo di legge e la nozione di provincia “inadempiente” va letta in chiave sistematica, includendo chi, come la Provincia di Viterbo, ha mantenuto lo status quo ante. Il piano regionale è atto generale che, per l’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990, non richiede motivazione e si sottrae all’art. 13 quanto alla partecipazione.

Tuttavia, osserva la Corte, la regola dell’esonero motivazionale cede nel caso concreto. Il quadro di patente dissenso tra le istituzioni imponeva alla Regione una motivazione, anche sintetica, delle ragioni dell’accorpamento. Il principio desumibile dall’art. 4.1, punto 5, delle linee guida, dettato per la Provincia, esprime una regola generale traslabile alla Regione: quando si adotta un provvedimento non conforme alla proposta, la motivazione è sempre richiesta.

La Corte esclude che al difetto possa supplire la necessità di attuare i criteri ministeriali: essa è presupposto del potere, non spiegazione della scelta. Non è necessaria una analitica confutazione delle alternative, essendo sufficiente spiegare perché la scelta sia caduta su quegli istituti; tra tali ragioni può rientrare anche il criterio numerico, non più vincolante ma logicamente prioritario.

Sul piano procedurale i giudici rilevano due lacune: la mancata assegnazione alla Provincia di un congruo termine per rivedere le proprie decisioni, e il mancato invio della proposta di piano regionale alla Conferenza regionale permanente per l’istruzione, il cui parere è obbligatorio. Non basta che la Conferenza si sia espressa sui piani provinciali, poiché non è stata edotta del piano regionale completo; il parere del 13 dicembre 2024 dell’ufficio scolastico regionale, con le perplessità sulle soluzioni per la provincia, conferma l’esistenza di una bozza di piano non trasmessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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