Centro di cottura e punteggio premiale: rileva la soluzione organizzativa ex ante (Cons. Stato n. 6635 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il criterio premiale fondato sulla prossimità del centro di cottura rispetto al luogo di erogazione del servizio non richiede la dimostrazione della concreta operatività di un impianto già esistente e funzionante, ma la rappresentazione di una soluzione organizzativa misurabile in termini di tempo di percorrenza secondo un parametro uniforme e verificabile ex ante. La carenza strutturale del centro indicato non integra, di per sé, causa di esclusione quando la legge di gara non prescrive requisiti di produttività dell’impianto. La verificazione costituisce mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, il cui diniego è motivabile anche implicitamente, in ragione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Il Fatto
La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza con cui il giudice di primo grado ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione a una cooperativa del servizio di catering per la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. L’aggiudicataria aveva conseguito il massimo punteggio per la prossimità del centro di cottura, indicato come principale in Caserta e distante cinque minuti dal punto di erogazione.
L’appellante ha dedotto il travisamento della lex di gara e dell’offerta tecnica, l’inidoneità strutturale del centro indicato, la mancata disposizione della verificazione richiesta, la perdita del requisito di partecipazione per l’eccedenza del tempo di percorrenza del centro residuo e l’omessa valutazione di un precedente giurisprudenziale relativo alla stessa aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, per connessione, e ha confermato la lettura della lettera di invito già operata dal giudice di primo grado. Il paragrafo 14 della lex di gara prevede, da un lato, le modalità e il tempo di trasporto dei pasti, con il limite invalicabile di trenta minuti e otto punti, dall’altro il sub elemento sulla prossimità del centro di cottura al sito, con formula algoritmica e dodici punti.
Da questa disciplina la Corte trae il principio per cui il criterio premiale non postula un impianto esistente e produttivo, ma una soluzione organizzativa misurabile con parametro uniforme e verificabile in via preventiva. La legge di gara non impone alcun requisito di produttività del centro, sicché la censura sul punto non incide sul punteggio attribuito.
Quanto alla disponibilità del locale, il giudice di primo grado ha valorizzato la SCIA depositata presso il competente sportello unico, il contratto di sub-locazione e il certificato di agibilità a destinazione commerciale, unitamente ai documenti di trasporto e ai manuali di autocontrollo. Tali risultanze, integrate dalle verifiche del RUP, hanno reso superfluo l’approfondimento istruttorio richiesto.
Sulla verificazione la Corte richiama la costante giurisprudenza amministrativa: si tratta di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, affidato al prudente apprezzamento del giudice, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente e desunto dal contesto delle argomentazioni e dal quadro probatorio complessivo. Non è quindi configurabile alcuna omessa pronuncia né alcuna lesione del diritto di difesa.
Il precedente richiamato dall’appellante — relativo alla sospensione di un’aggiudicazione per indisponibilità di altro centro di cottura — è stato ritenuto inconferente, trattandosi di pronuncia cautelare di carattere sommario, per di più superata dal diverso esito del merito, definito con rigetto del ricorso e confermato in appello. L’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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