Scioglimento del mandato nell’ATI per interdittiva antimafia e legittimazione della sola mandante (Cass. civ. Sez. 1 n. 7252 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia nei confronti della società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e il conseguente recesso della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, determinano lo scioglimento del rapporto di mandato e dell’originario contratto di appalto. Venuto meno il potere di rappresentanza esclusiva della mandataria, quest’ultima può richiedere alla stazione appaltante esclusivamente il pagamento delle prestazioni direttamente eseguite, mentre ciascuna mandante è legittimata ad agire per la riscossione diretta della quota dei crediti ad essa imputabile. Tale effetto è assimilabile a quello del fallimento della mandataria, per il quale l’art. 78 l.f. sancisce lo scioglimento del mandato, e preclude alla mandataria di agire per somme relative a prestazioni rese da terzi.
Il Fatto
Una stazione appaltante stipulava, nel 2012, un contratto per servizi di vigilanza armata con un’ATI, di cui era mandataria una società poi destinataria di un’interdittiva antimafia disposta dal prefetto nel 2014. A seguito di tale provvedimento, la stazione appaltante recedeva dal contratto, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e proseguiva il rapporto con le altre società del raggruppamento attraverso la costituzione di una nuova ATI. La società originariamente mandataria, dopo il recesso, richiedeva il pagamento di fatture emesse anche per servizi svolti dalla mandante, ottenendo un decreto ingiuntivo, avverso il quale la stazione appaltante proponeva opposizione.
Il tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva che la mandataria avesse legittimazione a riscuotere anche i corrispettivi per le prestazioni eseguite dalle mandanti, in virtù del mandato collettivo e delle clausole contrattuali. La stazione appaltante ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e la violazione dei principi in materia di scioglimento del rapporto di mandato, sostenendo che l’originaria mandataria, una volta estromessa, non potesse agire per somme spettanti alla mandante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza della censura relativa al venir meno del potere di rappresentanza della mandataria. Ha innanzitutto chiarito che il recesso, in presenza di un’interdittiva antimafia, costituisce un provvedimento vincolato della pubblica amministrazione. Ha quindi esaminato l’effetto di tale recesso nell’ambito dell’ATI, quando l’interdittiva colpisce la società mandataria, distinguendo l’ipotesi da quella regolata dall’art. 95 d.lgs. n. 159/2011 che riguarda invece la mandante.
La pronuncia ha richiamato il principio della stabilità dell’ATI per tutta la durata del rapporto, salvo le ipotesi eccezionali previste dall’art. 37, commi 18 e 19, d.lgs. n. 163/2006. L’art. 37, comma 18, autorizza la stazione appaltante a proseguire il rapporto con altro operatore economico che si costituisca mandatario proprio nel caso di provvedimenti antimafia che colpiscano la mandataria. Nella specie, la prosecuzione del rapporto con la nuova ATI, composta dalle mandanti e da una nuova mandataria, aveva comportato la stipulazione di un nuovo contratto e, conseguentemente, l’estinzione dell’originario rapporto di mandato e di appalto.
Con riferimento al mandato di rappresentanza, la Corte ha ricordato che la sua irrevocabilità, prevista dall’art. 37, comma 15, d.lgs. n. 163/2006 nell’interesse della stazione appaltante, non impedisce, tuttavia, che la vicenda legata all’interdittiva antimafia che colpisce la mandataria determini lo scioglimento del rapporto, in modo assimilabile al fallimento della mandataria. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare, la Corte ha affermato che, come per il fallimento, anche in caso di interdittiva antimafia e di recesso vincolato dal contratto, lo scioglimento del mandato fa venir meno la legittimazione della mandataria ad esigere i crediti per prestazioni eseguite dopo tale evento e, quindi, anche le somme relative a servizi resi dalle mandanti.
La Corte ha quindi precisato che l’originaria mandataria, una volta sciolto il rapporto di mandato, può agire esclusivamente per la quota parte di prestazioni ad essa espressamente riferibili, mentre la mandante è l’unica legittimata a richiedere direttamente alla stazione appaltante il pagamento delle proprie prestazioni, in virtù di un titolo diretto derivante dalla prosecuzione di fatto del rapporto. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce del principio enunciato. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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