Improcedibilità per carenza documentale nell’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Lazio n. 10837 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per carenza documentale è legittima quando l’amministrazione abbia preventivamente richiesto all’istante l’integrazione della documentazione, assegnando un termine congruo e avvertendo espressamente delle conseguenze dell’inadempimento. La richiesta di integrazione può riguardare anche atti già nella disponibilità di altre pubbliche amministrazioni se il privato non ne abbia fornito gli elementi essenziali per il reperimento d’ufficio, nonché ogni altro documento necessario alla completa valutazione di ammissibilità della domanda. L’atto che conclude il procedimento con la declaratoria di improcedibilità è provvedimento definitivo e lesivo, impugnabile dal privato ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in difformità da un precedente titolo autorizzatorio. La Regione, rilevata l’incompletezza del corredo documentale, aveva richiesto l’integrazione con nota del 2 dicembre 2024, assegnando il termine di novanta giorni e avvertendo che, in mancanza, l’istanza sarebbe stata dichiarata improcedibile. Decorso inutilmente il termine senza alcun riscontro, l’amministrazione aveva archiviato il procedimento con la nota impugnata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che l’atto impugnato, concludendo definitivamente il procedimento e disponendone l’archiviazione, è provvedimento lesivo e determina un interesse a ricorrere concreto e attuale. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’assoggettabilità di parte delle opere al titolo abilitativo, per carenza di interesse, non potendo derivare alcun effetto utile dall’accoglimento del gravame.
Quanto alle censure di merito, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza, non contestata, del mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’intesa Regione Lazio – MIBAC del 2007, che espressamente prevede la concessione di novanta giorni per l’integrazione. La declaratoria di improcedibilità è stata quindi ritenuta corretta e doverosa, oltre che sufficientemente motivata con riferimento al profilo della carenza documentale.
Il TAR ha poi escluso la contraddittorietà con il precedente rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comunale, osservando che lo stato post operam dell’immobile è diverso dal progetto assentito e che la Regione non aveva compiuto alcuna disamina sul merito dell’istanza, essendosi limitata a rilevare l’incompletezza documentale. Ha inoltre ritenuto non conferente il richiamo all’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la ricorrente non aveva indicato gli estremi del titolo autorizzatorio preesistente che avrebbero consentito all’amministrazione di acquisirlo d’ufficio, e poiché la richiesta di integrazione concerneva anche altra documentazione necessaria all’istruttoria, sulla quale nessun riscontro era stato fornito.
Nota della Redazione
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