Decadenza della concessione demaniale marittima e principio di proporzionalità (TAR Puglia n. 959 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria e la decadenza dalla concessione demaniale marittima operano su piani distinti e il loro cumulo non è di per sé precluso dal divieto di bis in idem, purché la misura ablatoria sia sorretta da un giudizio autonomo di gravità dell’inadempimento. La decadenza, in quanto misura che estingue il rapporto concessorio, deve rispettare il principio di proporzionalità, che si articola nella verifica di idoneità della misura rispetto allo scopo, di necessarietà rispetto a soluzioni alternative meno invasive e di adeguatezza del sacrificio imposto al privato rispetto al beneficio conseguito dall’Amministrazione. Inadempimenti episodici, circoscritti nel tempo, privi di conseguenze dannose e suscettibili di pronta regolarizzazione non integrano un quadro di inidoneità strutturale del concessionario e non legittimano l’adozione della misura estrema in assenza di previa diffida o di altri strumenti conservativi del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, concessionario dal 2010 di una concessione demaniale marittima per la gestione di una spiaggia libera con servizi, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la decadenza dalla concessione, unitamente agli atti presupposti e ai verbali di accertamento. Il provvedimento si fondava su quattro verbalizzazioni relative all’assenza dell’assistente bagnanti, alla presenza di un assistente con brevetto di salvamento scaduto e alla mancata disponibilità di alcuni dispositivi di sicurezza. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione del divieto di bis in idem, la sproporzione della misura e l’insussistenza di un grave inadempimento, evidenziando che due precedenti provvedimenti di decadenza erano già stati annullati dalla stessa Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso la censura relativa al bis in idem, rilevando che sanzione pecuniaria e decadenza operano su piani diversi: la prima punisce la singola trasgressione, la seconda attiene alla valutazione complessiva dell’affidabilità del concessionario. Il cumulo non è precluso, a condizione che la decadenza sia sorretta da un giudizio autonomo di gravità dell’inadempimento, vagliato sotto il profilo della proporzione.
La misura è stata ritenuta viziata per violazione del principio di proporzionalità. Quanto all’idoneità, i quattro verbali si riducono a tre episodi: i primi due riguardano il medesimo fatto, l’assenza dell’assistente bagnanti nei primissimi giorni di stagione, configurando un’unica condotta omissiva indicativa di disorganizzazione iniziale; il terzo attiene a un profilo formale, essendo il brevetto prorogato ex lege e condizionato a un certificato medico ottenuto a distanza di pochi giorni; il quarto riguarda presidi di primo soccorso depositati altrove, senza che sia stata verificata l’impossibilità di utilizzo. Nessun episodio ha cagionato incidenti o pericolo concreto, sicché la decadenza non rimuove un concessionario strutturalmente inidoneo ma un soggetto con carenze puntuali e correggibili.
Quanto alla necessarietà, il Collegio ha rilevato che l’ordinamento offre strumenti intermedi e conservativi del rapporto, quali la diffida ad adempiere, la sospensione temporanea, le prescrizioni aggiuntive o il rafforzamento dei controlli. L’Amministrazione ha proceduto direttamente alla misura estrema senza adottare alcuna misura intermedia, sebbene le violazioni fossero suscettibili di pronta regolarizzazione, come dimostrato dall’immediato ottenimento del certificato medico e dall’applicazione del personale di assistenza.
Quanto all’adeguatezza in senso stretto, il sacrificio del concessionario, che perde una concessione detenuta dal 2010 nel pieno della stagione balneare, risulta eccessivo rispetto al beneficio per l’Amministrazione, atteso che le violazioni, pur rilevanti, non esprimono un disinteresse sistematico per la sicurezza e sono state rapidamente sanabili. Il Collegio ha infine sottolineato come l’Amministrazione, per la terza volta, abbia scelto la misura estrema senza mai sperimentare strumenti conservativi, avendo i due precedenti provvedimenti decadenziali già formato oggetto di annullamento.
Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento dei restanti motivi, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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