Melassa da narghilè assimilata al tabacco lavorato ai fini sanzionatori (TAR Emilia-Romagna n. 1460 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La melassa da tabacco per narghilè, in quanto prodotto suscettibile di essere fumato senza successiva trasformazione industriale, è assimilata ai tabacchi lavorati ai sensi degli artt. 39-bis e 39-ter del D.Lgs. n. 504/1995 e rileva per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973. La classificazione prescinde dall’accertamento della percentuale di tabacco contenuta nel prodotto. La sanzione della sospensione dell’esercizio per la durata prevista dall’art. 5, comma 2, della legge n. 50/1994 presuppone una precedente violazione, mentre il richiamo al comma 1 nel dispositivo, in presenza di una sanzione superiore a un mese, costituisce mero errore materiale non idoneo a invalidare il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio commerciale in Rimini, impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la chiusura dell’attività per 55 giorni. Il provvedimento traeva origine dal sequestro di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di melassa da narghilè, nonché dal richiamo a un precedente provvedimento sanzionatorio per illecita vendita di tabacchi.
L’Amministrazione riteneva che il quantitativo e la varietà dei prodotti sequestrati costituissero elementi indicativi della cessione abusiva di tabacchi all’interno dell’esercizio. La ricorrente contestava l’equiparazione della melassa da narghilè al tabacco lavorato, la mancata applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 504/1995 e l’erroneo richiamo, nel dispositivo, del comma 1 dell’art. 5 della legge n. 50/1994.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo all’equiparazione della melassa da narghilè al tabacco lavorato. Richiamando i propri precedenti, ha chiarito che l’art. 39-ter del D.Lgs. n. 504/1995 e l’art. 2, lett. q), del D.Lgs. n. 6/2016 assimilano al tabacco ogni sostanza composta, anche solo parzialmente, da elementi diversi dal tabacco lavorato. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, la quale ha superato il precedente orientamento del 2018, qualificando la melassa da tabacco per narghilè come prodotto assimilato ai tabacchi lavorati, rilevante ai fini del delitto di contrabbando.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto irrilevante l’accertamento della presenza di tabacco nella merce sequestrata. L’art. 39-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 include tra i tabacchi da fumo il prodotto che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale, mentre l’art. 39-ter, comma 2 assimilano alle sigarette i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco. La sola deroga riguarda i prodotti con funzione esclusivamente medica. Ne consegue l’automatica inclusione della melassa tra gli “altri tabacchi da fumo”.
Sul terzo motivo, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato richiamava espressamente il precedente provvedimento sanzionatorio del 2022, presupposto per l’applicazione del comma 2 dell’art. 5 della legge n. 50/1994. L’Amministrazione aveva inoltre precisato di irrogare la sanzione “in misura corrispondente alla gravità dell’illecito”. Il richiamo al comma 1 nel dispositivo è stato pertanto qualificato come mero errore materiale, non idoneo a inficiare la determinazione sanzionatoria.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, del Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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