Decadenza del 15 settembre 2000 e aggravamento della malattia professionale (C.G.A.R.S. n. 604 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la decadenza del 15 settembre 2000, prevista dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, comporta la radicale perdita del diritto di far valere in qualunque sede ogni contenzioso relativo a questioni attinenti al periodo di rapporto anteriore al 30 giugno 1998. Ai fini del riparto, rileva il fatto costitutivo del diritto e non la sua emersione successiva: la diagnosi tardiva di cirrosi epatica micronodulare costituisce mero aggravamento del processo morboso già in atto e non lesione nuova ed autonoma, sicché non sposta il termine iniziale di prescrizione né radica la giurisdizione del giudice ordinario. La declaratoria di inammissibilità è pertanto conforme ai principi, non ravvisandosi i presupposti della rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a.

Il Fatto

Gli eredi di un lavoratore hanno agito per il risarcimento del danno biologico, morale e relazionale patito dal dante causa a seguito di cirrosi epatica micronodulare, insorta quale degenerazione di una epatite cronica contratta per un infortunio occorso sul posto di lavoro nell’ottobre del 1985. Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, adito nel 2005, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, essendo l’infortunio anteriore al 30 giugno 1998.

Riassunta la causa davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000. Gli eredi hanno proposto appello, deducendo l’avvenuta maturazione del diritto solo nel 2003, la sussistenza di un grave impedimento di fatto e la mancata trattazione del merito risarcitorio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha esaminato unitariamente i tre motivi, strettamente connessi, dichiarandoli infondati. Muovendo dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 2746 del 10 giugno 2015, passata in giudicato, il Collegio ha ribadito che l’azione risarcitoria, qualificata come responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 c.c., si radica sul fatto materiale dell’infortunio, avvenuto nel 1985.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini del riparto, non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato, ma i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito: la giurisdizione è del giudice amministrativo quando si fa valere la violazione di obblighi specifici del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, gli obblighi di informazione sui rischi e di predisposizione di misure di prevenzione confermano la natura contrattuale della responsabilità.

Quanto alla dedotta maturazione tardiva del diritto, il Collegio ha osservato che l’aggravamento di un danno non sposta il termine iniziale di prescrizione quando deriva da mero peggioramento del processo morboso già in atto. La cirrosi micronodulare è stata qualificata quale conseguenza dell’epatite HVC già contratta nel 1985, priva di autonomia ai fini dell’individuazione della causa del danno.

La Corte ha poi confermato la declaratoria di inammissibilità, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2007 e la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, che ha escluso profili di illegittimità del termine. Irrilevante è risultata la questione di legittimità costituzionale sollevata, non involgendo la norma alcun profilo di irragionevolezza.

Infine, il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a., istituto di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza di oggettive incertezze di diritto o gravi impedimenti di fatto. L’uniformità giurisprudenziale impedisce di configurare un effetto sorpresa, e non integra gli estremi richiesti il fatto che il diritto sia maturato dopo il 15 settembre 2000. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *