La ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti (TAR Lazio n. 12890 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione piena delle controversie concernenti l’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nonché il conseguente accertamento della corretta inclusione di un ente nel perimetro del settore delle Amministrazioni pubbliche (S13), appartiene al giudice contabile e non al giudice amministrativo. Tale riparto di giurisdizione, definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2026, preclude al TAR la possibilità di esaminare nel merito la domanda di annullamento dell’elenco ISTAT, imponendo la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria autostradale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025, nella parte in cui l’ISTAT ha ricompreso la società stessa tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2026. La società ha contestato la propria inclusione nel perimetro del settore delle Amministrazioni pubbliche, chiedendo l’annullamento dell’elenco e degli atti connessi, tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2026, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, che aveva attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La declaratoria di incostituzionalità ha determinato il ripristino del riparto di giurisdizione originario, fondato sulla natura contabile della questione, concernente la corretta individuazione degli enti appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.
Sulla base di tale presupposto, il TAR ha ritenuto che la cognizione della controversia, avente ad oggetto l’inserimento della società nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, spetti alla Corte dei conti, quale giudice contabile, cui è attribuita la cognizione piena sul predetto elenco. La natura del vizio dedotto — concernente la legittimità dell’inclusione di un ente nel perimetro del settore S13 — non è stata quindi scrutinata nel merito, risultando assorbita dalla preliminare questione di giurisdizione.
Il Collegio ha conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice contabile, precisando che la causa potrà essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Nondimeno, alla luce della complessità della questione, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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