Esecuzione del giudicato sull’obbligo di assegnazione della Carta docente (TAR Campania n. 1812 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. L’ordine di provvedere nel termine assegnato va accompagnato dalla nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti di ruolo, avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, per il puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un orientamento del C.G.A.R.S. e una precedente ordinanza del medesimo TAR.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha stabilito che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento specifico all’art. 55 e all’art. 56 per le ulteriori spese, oltre all’art. 8 della legge n. 417/1978. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, e non al deposito della relazione sull’attività svolta.
È stata inoltre disposta la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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