La decurtazione del reddito minimo di inserimento richiede motivazione e istruttoria aggiornate (TAR Trentino-Alto Adige n. 88 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decurtazione del reddito minimo di inserimento, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, non può fondarsi su una motivazione meramente tautologica, quale il generico riferimento all’insufficiente attivazione del richiedente nella ricerca di lavoro, priva dell’indicazione dei fatti e dei comportamenti posti a suo fondamento. L’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30/2000 impone all’amministrazione una nuova e puntuale valutazione della condotta tenuta nel trimestre antecedente ciascuna domanda, non potendo la riduzione essere ancorata a una pregressa condotta ormai cristallizzatasi. La decisione del comitato tecnico deve essere verbalizzata ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.P.G.P. n. 30/2000, e l’omessa verbalizzazione si riverbera sulla motivazione del provvedimento. Il difetto di motivazione e d’istruttoria non può essere sanato in sede giudiziale mediante atti difensivi, integrando un’ipotesi di inammissibile integrazione postuma.

Il Fatto

La ricorrente, titolare dello status di rifugiata politica, aveva ottenuto il reddito minimo di inserimento e, nel luglio 2024, ne aveva richiesto la conferma. L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano aveva decurtato il contributo del 40% della quota base, giustificando la riduzione con il rifiuto di due proposte di lavoro e con un’asserita insufficiente attivazione nella ricerca di occupazione. La decurtazione era stata reiterata nei periodi successivi, fino al provvedimento impugnato, che disponeva la riduzione del 40% da settembre a novembre 2025.

La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la natura tautologica e apparente della motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30/2000 e del principio di proporzionalità. L’Azienda resistente si costituiva tardivamente, depositando memoria oltre il termine di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività della memoria difensiva depositata dall’amministrazione, in quanto pervenuta oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al c.p.a. e dei principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nel merito, il TAR ha accolto i cinque motivi, trattandoli congiuntamente. La motivazione del provvedimento impugnato è risultata tautologica: il semplice enunciato dell’insufficiente attivazione, senza l’indicazione dei fatti e delle prove che avrebbero dovuto sostenerlo, si risolve in una frase di stile, priva di contenuto effettivo. Il Collegio ha escluso che si possa ravvisare una motivazione per relationem ai precedenti provvedimenti, non essendo questi richiamati né resi disponibili, come richiesto dall’art. 7, comma 3, della L.P. n. 17/1993 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990.

La riduzione, inoltre, non può essere ancorata a una condotta pregressa già valutata, poiché la prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi ed è ripetibile a nuova domanda: ciò impone una nuova valutazione della condotta tenuta nel periodo intercorrente tra l’erogazione precedente e la nuova istanza.

Il TAR ha poi rilevato l’omessa verbalizzazione della decisione del comitato tecnico, in contrasto con l’art. 8, comma 6, del D.P.G.P. n. 30/2000, e l’omesso inoltro della previa comunicazione scritta contemplata dall’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30/2000. La carenza motivazionale ha infine integrato la violazione del principio di proporzionalità, non risultando intellegibili le ragioni dell’entità della decurtazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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