L’informativa antimafia non può ignorare il giudicato cautelare del giudice della prevenzione (C.G.A.R.S. n. 549 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia interdittiva, il diritto amministrativo della prevenzione e il giudizio del giudice penale della prevenzione condividono il medesimo standard probatorio, fondato su un ragionamento induttivo e probabilistico basato su indizi gravi, precisi e concordanti, volto a verificare se il pericolo di infiltrazione mafiosa sia "più probabile che non". Non è compatibile con la coerenza e la ragionevolezza sistemica dell’ordinamento che i medesimi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, siano ritenuti insufficienti a fondare una misura di prevenzione in sede giurisdizionale penale e, al contempo, sufficienti a giustificare una misura interdittiva in sede amministrativa. Ne consegue che, a fronte di una valutazione negativa del quadro indiziario da parte del giudice della prevenzione, l’Amministrazione che intenda discostarsene è onerata di una motivazione rafforzata, dovendo alternativamente addurre fatti nuovi e ulteriori idonei a sovvertire il quadro indiziario, oppure spiegare convincentemente le ragioni per cui le conclusioni del giudice della prevenzione siano frutto di erronea valutazione. Il rapporto di parentela con soggetto socialmente pericoloso costituisce mero indizio, da corroborare con altri elementi, e non può essere trasformato in presunzione assoluta di condizionamento.

Il Fatto

La società appellante, operante nel commercio al dettaglio di materiale edile, riceveva dalla Prefettura la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, con cui veniva rappresentata la sussistenza di elementi indicativi del rischio di infiltrazione mafiosa. All’esito del procedimento, il Prefetto adottava l’informativa interdittiva, fondandola essenzialmente sul contesto familiare e relazionale dell’impresa e sulla posizione del padre dei soci, già destinatario di condanne per criminalità organizzata e di misure di prevenzione. Veniva altresì denegata l’iscrizione della società nella White List.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, che respingeva l’istanza cautelare. Il C.G.A.R.S., in sede di appello cautelare, sospendeva l’efficacia dei provvedimenti, rilevando che il quadro indiziario era già stato vagliato dal giudice della prevenzione penale, il quale aveva escluso indizi di ingerenza del padre. Il TAR, nel merito, respingeva il ricorso; la società proponeva appello, articolando motivi di gravame per violazione delle medesime norme e per aver disatteso le indicazioni cautelari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello muovendo dalla patologica frattura generata dalla sentenza impugnata nel dialogo tra organi giurisdizionali. Il C.G.A.R.S. aveva già tracciato, con la precedente ordinanza cautelare, un percorso argomentativo preciso: i due giudizi condividono il medesimo standard probatorio, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e sul criterio del "più probabile che non". Da qui l’esigenza di non contraddizione dell’ordinamento.

Il TAR ha eluso il nucleo della questione, liquidandola con l’affermazione della "irrilevanza" degli esiti dei procedimenti di prevenzione per la diversità di natura e oggetto delle valutazioni. Il Collegio osserva che la diversità dei fini non implica autonomia e impermeabilità delle rispettive valutazioni fattuali, specie quando lo standard è omologo. Il primo giudice ha confuso il giudizio penale di merito, che richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, con il giudizio di prevenzione, il cui canone probatorio è assimilabile a quello dell’informativa antimafia.

La sentenza appellata si è poi avventurata in considerazioni sociologiche e dichiaratamente meta-giuridiche, che possono illuminare il quadro fattuale ma non surrogare la rigorosa analisi di elementi concreti, attuali e specifici. L’errore del TAR, e prima del Prefetto, è trasformare il rapporto di parentela da mero indizio in una sorta di presunzione assoluta di condizionamento, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Nel caso concreto, l’interdittiva si fonda sul medesimo quadro fattuale già scrutinato dal giudice della prevenzione, che aveva escluso concreti e concordanti indizi di ingerenza del padre. A fronte di ciò la Prefettura non ha addotto alcun elemento di novità, né alcuna dirimente novità motivazionale: i verbali del Gruppo Interforze ripropongono le medesime circostanze già respinte. Manca la motivazione rafforzata necessaria a superare le conclusioni del giudice della prevenzione. L’operato amministrativo si risolve in una tautologica assunzione di indizi già reputati insufficienti. Assorbito il secondo motivo di appello, i provvedimenti gravati sono annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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