Nessun obbligo di ripristinare il ponte: la scelta viabilistica è discrezionale (TAR Toscana n. 940 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di viabilità comunale, la pretesa dei privati proprietari di immobili di ottenere il ripristino di un ponte chiuso al transito veicolare, con espressa esclusione di ogni soluzione alternativa, è sorretta da un interesse di mero fatto, non giuridicamente tutelabile, e non configura un obbligo di provvedere del Comune ai sensi dell’art. 117 c.p.a. La scelta tra le diverse soluzioni viabilistiche idonee a garantire l’accesso costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sostituibile dal giudice amministrativo, rispetto alla quale il privato non vanta una posizione qualificata che lo distingua dal quisque de populo. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione. Non è invocabile il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quando venga in contestazione il mancato esercizio del potere in materia di viabilità, senza incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari abitative in Montemurlo, la cui unica via di accesso era, di fatto, il ponte sul Fosso Stregale insistente sulla via Pericolo. A partire dall’8 marzo 2023 il Comune aveva disposto la chiusura al transito veicolare del ponte, per la necessità di interventi di messa in sicurezza. I proprietari avevano più volte sollecitato e diffidato l’amministrazione ad avviare i lavori di ripristino, senza esito.
Con ricorso proposto ex art. 117 c.p.a., i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del silenzio serbato dal Comune sulle comunicazioni del 4 e 16 dicembre 2025 e sulla diffida del 19 gennaio 2026, la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta, e l’erogazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, la tardività del ricorso e l’inammissibilità per assenza di doverosità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Viene in contestazione l’asserito mancato esercizio del potere amministrativo in materia di viabilità, non provvedimenti incidenti in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, i soli attratti alla giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. La domanda, formulata nella forma del ricorso avverso il silenzio, mirava specificamente a provocare l’avvio delle opere necessarie a ripristinare l’accessibilità carrabile del ponte, considerato unica via di accesso alle abitazioni. Anche nella diffida del 19 gennaio 2026 i ricorrenti avevano definito irragionevole la proposta del Comune di collegare la via Pericolo alla via Prato mediante nuova viabilità da costituire ex novo, diffidando l’amministrazione a provvedere al ripristino del ponte.
Rispetto a tale specifica istanza, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un obbligo di provvedere. La pretesa che il ponte sia riparato e riaperto al traffico veicolare, con esclusione di qualsiasi soluzione alternativa, è sorretta da un interesse di mero fatto, volto a coartare l’amministrazione alla realizzazione di un’opera pubblica. Il ripristino del ponte costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale spettante al Comune, non sostituibile con una decisione del giudice, a fronte della quale i ricorrenti non vantano una posizione qualificata che li distingua dal quisque de populo.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il Comune ha dimostrato di essersi concretamente attivato per individuare e attuare una soluzione viabilistica alternativa, procurandosi i terreni necessari e affidando i lavori a una società appaltatrice, che ne avrebbe avviato l’esecuzione. Rispetto alla pretesa di realizzazione di una qualsivoglia viabilità di collegamento alle abitazioni — irritualmente introdotta nel giudizio — non si configura dunque un inadempimento, salvo l’obbligo del Comune di portare a termine i lavori con la massima sollecitudine, tenuto conto delle ripercussioni in danno dei ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e comunque infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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