Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: il mancato rientro nel Paese di origine entro nove mesi legittima il diniego (TAR Puglia n. 786 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi, anche in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale. Il lavoratore straniero ammesso per lavoro stagionale è autorizzato allo svolgimento immediato dell’attività lavorativa sul territorio nazionale fino a un massimo di nove mesi, al termine dei quali deve far rientro nello Stato di provenienza, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno adottato per il mancato rientro nel Paese di origine entro il predetto termine ha carattere vincolato e, pertanto, non richiede la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, né una motivazione rafforzata sulle ragioni ostative già indicate dal richiedente.
Il Fatto
Il cittadino straniero impugnava il decreto con cui la Questura aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata il 22 luglio 2024, con contestuale avviso dell’avvio della procedura di espulsione ai sensi dell’art. 13 del T.U.I.. Il ricorrente era entrato in Italia il 5 ottobre 2023 munito di visto di tipo D, della durata di 180 giorni, per lo svolgimento di attività lavorativa stagionale. L’Amministrazione resisteva al ricorso e, dopo la fase cautelare, il Consiglio di Stato sollecitava la fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 5, comma 3-bis, lett. a), del D.lgs. n. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non possa avere una durata complessiva superiore a nove mesi. L’art. 24 del T.U.I. dispone che il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento dell’attività lavorativa fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi e che, al termine, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. L’art. 22, comma 6-bis, del T.U.I. consente, infine, lo svolgimento dell’attività lavorativa già nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Applicando tali disposizioni, il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure. Era documentalmente acclarato che il ricorrente era entrato in Italia il 5 ottobre 2023 con un visto valido fino al 12 marzo 2024 e che aveva effettivamente soggiornato nel territorio nazionale per oltre nove mesi, senza fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto. Alla luce del tenore letterale delle norme, l’Amministrazione non poteva adottare un provvedimento diverso dal diniego.
Il TAR ha altresì escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando il carattere vincolato del provvedimento impugnato. Né il ricorrente aveva allegato circostanze che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione a una decisione differente. Il decreto è stato ritenuto adeguatamente motivato, contenendo l’indicazione dei fatti contestati e delle norme violate.
Il Collegio ha infine respinto le residue doglianze, in particolare quelle relative alla prospettata conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario: di tale conversione non vi era prova documentale e, comunque, non risultava che il datore di lavoro avesse chiesto e ottenuto dalla Prefettura una quota per la conversione. La sentenza respinge il ricorso, conferma il diniego del patrocinio a spese dello Stato e compensa le spese di lite, considerate le condizioni socio-economiche del ricorrente.
Nota della Redazione
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