Esclusione legittima del promotore che non supera la soglia tecnica (TAR Lombardia n. 858 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di finanza di progetto il promotore non gode di alcun vantaggio valutativo nella successiva gara: la proposta selezionata in prima fase è il progetto posto a base di gara, ma l’offerta del promotore resta autonoma e soggetta agli stessi criteri degli altri concorrenti. Il giudizio tecnico della Commissione giudicatrice è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per abnormità o palese inattendibilità, non per mera non condivisibilità. Il punteggio numerico è motivazione sufficiente quando la lex specialis predetermina criteri e sub-criteri dettagliati e il metodo di calcolo. L’illegittima esclusione del concorrente che non supera la soglia di sbarramento tecnica non è configurabile quando il punteggio assegnato è coerente con il contenuto dell’offerta e con i criteri di gara.
Il Fatto
Un Comune individuava una società promotrice per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e dei sistemi intelligenti. Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la procedura di gara era affidata alla Stazione Unica Appaltante provinciale. Il Disciplinare prevedeva una soglia di sbarramento di almeno 40 punti su 70 per il progetto tecnico.
Alla gara partecipavano due operatori. La ricorrente, già promotrice, riportava 32,05 punti e veniva esclusa per mancato superamento della soglia. Impugnava l’esclusione, il diniego di accesso e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione alla controinteressata; quest’ultima proponeva ricorso incidentale. Il Collegio, respinta la domanda di accesso, affrontava il merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il TAR affronta l’ordine di esame dei gravami. In presenza di una gara con due soli concorrenti e di un ricorso incidentale potenzialmente escludente, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il ricorso principale deve essere esaminato per primo, poiché l’accoglimento di quello incidentale non ne determina di per sé l’improcedibilità. Il principio è confortato dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 5 settembre 2019, causa C-333/18, e ribadito da Cons. Stato n. 1536 del 2022. Il regime vale finché nessuno degli operatori risulti definitivamente escluso.
Nel merito, il TAR ricorda che il sindacato sulle valutazioni della Commissione non può sostituirsi a quello amministrativo, salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. La ricorrente non dimostra tale abnormità, limitandosi a prospettazioni soggettive. Il punteggio numerico è sufficiente, essendo il Disciplinare dettagliato nei criteri e nei metodi di calcolo.
Quanto al Criterio n. 3, il divario tra i 564 m di linee interrate offerti dalla ricorrente e i 2.500 m dell’aggiudicataria giustifica il differente punteggio. La mancata individuazione della localizzazione non rende incerta l’offerta, dovendosi completare il progetto esecutivo in fase successiva. Il TAR richiama il favor partecipationis e la discrezionalità della Stazione appaltante nel predisporre la legge di gara.
Sui criteri quantitativi, il Collegio conferma l’applicazione delle formule matematiche e l’estraneità della quotazione economica alla valutazione tecnica. La contestazione sull’offerta dell’aggiudicataria per la videosorveglianza è respinta: l’intervento NVR è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al servizio richiesto.
Il TAR respinge anche le censure sul P.E.F., non risultando la palese inattendibilità prospettata, e ribadisce l’ampia discrezionalità nella scelta dei criteri e dei pesi. Il promotore non ha titolo a un vantaggio: la prima e la seconda fase sono autonome, sicché l’esclusione per mancata soglia si riflette anche sul diritto di prelazione. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale, per effetto, è dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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