Revocazione per errore di fatto non copre la valutazione sulla convivenza (C.G.A.R.S. n. 550 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 106 cod. proc. amm., l’errore di fatto revocatorio non ricorre quando il giudice abbia correttamente percepito il dato documentale e ne abbia tratto una valutazione giuridica sulla sua rilevanza: in tal caso la censura si risolve nella contestazione di un giudizio di valore, come tale inammissibile in sede revocatoria. L’errore, inoltre, non è deducibile se cade su un punto controverso sul quale la sentenza abbia espressamente statuito, né è decisivo quando la pronuncia si fondi su plurime e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo.
Il Fatto
Con provvedimento del 2016 il Questore rigettava l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, valorizzando l’inserimento del richiedente in un contesto familiare controindicato, segnatamente per i precedenti del figlio e del fratello. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso; il C.G.A.R.S., con sentenza n. 368/2025, confermava il diniego e osservava che la convivenza con il figlio, ancorché cessata in prossimità del provvedimento, costituiva una sopravvenienza non valutabile nell’immediato dall’autorità di pubblica sicurezza.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per revocazione avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo: l’errore di fatto consistente nell’aver supposto la convivenza del figlio alla data del diniego, smentita dai certificati storici di residenza del Comune di Palermo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce analiticamente la cronologia anagrafica. Il figlio risulta convivente con il padre fino al 27 ottobre 2004; non convivente dal 27 ottobre 2004 al 18 novembre 2015; nuovamente convivente dal 18 novembre 2015 al 6 luglio 2016; non convivente dal 6 luglio 2016. Alla data del diniego (3 ottobre 2016), dunque, il cambio anagrafico era già intervenuto da circa tre mesi, ma il figlio aveva convissuto con il padre per circa otto mesi in un arco temporale immediatamente precedente al provvedimento, e al momento della domanda di rinnovo condivideva la residenza paterna.
Su questa base il C.G.A.R.S. esclude che la sentenza revocanda sia incorsa in un abbaglio dei sensi. Essa ha percepito la situazione anagrafica nelle sue linee essenziali — convivenza recente e cessata poco prima del provvedimento — e ha formulato una valutazione giuridica sulla rilevanza di quel dato ai fini del giudizio di affidabilità. L’attività interpretativa e valutativa resta insindacabile in sede revocatoria. Il Collegio richiama la definizione restrittiva elaborata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2010; Cons. Stato n. 7189/2018; Cons. Stato n. 497/2023; Cons. Stato n. 2310/2025), che àncora l’errore alla fase percettiva e lo tiene distinto dall’error in iudicando.
Il ricorso è inammissibile anche sotto il profilo della non controversia del fatto: la convivenza è stata uno dei principali punti controversi sin dal procedimento amministrativo, dedotta dal ricorrente in tutti i gradi del giudizio e valorizzata dall’Amministrazione a sostegno del diniego. La sentenza revocanda ha espressamente statuito sulla questione, qualificandola come sopravvenienza rilevante.
Difetta, infine, la decisività. La pronuncia impugnata si fonda su una pluralità di autonome rationes decidendi: la condanna personale del ricorrente per falsità ideologica (art. 483 cod. pen.), con indulto del 2009; i gravi precedenti e le misure di prevenzione a carico del fratello (tra cui il divieto di detenzione armi del 1992); le misure di prevenzione a carico della moglie e della cognata; le condanne del figlio, rilevanti come elementi del contesto relazionale a prescindere dalla convivenza. Anche qualora l’errore fosse qualificabile come percettivo e non controverso, il rigetto dell’appello sarebbe sorretto dalle restanti autonome ragioni. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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