Appello generico e successione nei rapporti del presidio accorpato (C.G.A.R.S. n. 499 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello che si limiti a riproporre le difese svolte in primo grado, senza contestare l’iter argomentativo della sentenza gravata, è inammissibile per difetto di specificità delle censure, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae. L’ente che, per effetto dell’accorpamento disposto dalla legge regionale e del decreto attuativo, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili al presidio trasferito, è titolare di legittimazione passiva rispetto alle pretese contrattuali afferenti al servizio reso anche presso quel presidio, ancorché anteriori all’efficacia della convenzione interaziendale. La sussistenza di tale legittimazione non è esclusa dalla circostanza che il ricorso sia stato notificato all’ente accorpante in via meramente cautelativa.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto triennale per il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione di presidi ospedalieri, ha espletato le prestazioni, anche in via di proroga, fino al 30 settembre 2017. Nel 2017 ha impugnato davanti al TAR Sicilia il parziale diniego opposto dall’azienda ospedaliera sull’adeguamento dei prezzi contrattuali, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione secondo l’indice FOI per gli anni 2014, 2015 e 2016, con condanna dell’azienda e dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, subentrato nella titolarità dei contratti afferenti al presidio accorpato.
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’istituto, ha annullato la delibera di diniego e ha ordinato alle amministrazioni gli incombenti istruttori per la liquidazione del dovuto. L’azienda ospedaliera ha proposto appello principale; l’istituto ha proposto appello incidentale, dolendosi della propria legittimazione passiva e dell’addebito degli incombenti istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello principale. L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. impone all’appellante di indicare, a pena di inammissibilità, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. La norma, per costante giurisprudenza richiamata dal Collegio, va letta nel senso che il gravame non può ridursi alla riproposizione degli argomenti di primo grado, ma deve contenere una parte critica di confutazione dell’iter argomentativo della decisione impugnata.
Nel caso concreto, l’azienda, dopo aver illustrato per gran parte dell’atto le premesse e le motivazioni della sentenza, ha addotto un unico motivo incentrato sulla violazione di legge e sul travisamento dei fatti, senza correlare le proprie argomentazioni alle ragioni del TAR e riproponendo le difese già svolte in primo grado. Manca pertanto una reale contestazione della ratio decidendi: l’appello principale è inammissibile.
Quanto all’appello incidentale, l’istituto contesta il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo la propria estraneità alle vicende contrattuali anteriori al subentro. Il Collegio osserva che l’art. 1 della l.r. Sicilia n. 24/2015, come modificato dalla l.r. Sicilia n. 1/2016, ha disposto l’accorpamento del presidio, prevedendo il passaggio dei rapporti giuridici in essere riferibili alle attività dello stesso, con rinvio a un decreto presidenziale per le modalità operative. Il d.P.R.S. n. 551/2016, all’art. 6, comma 1, ha stabilito il trasferimento anche dei correlati rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi gli eventuali contenziosi pendenti relativi alle unità immobiliari.
Alla luce di tale quadro successorio, il TAR non è incorso nella confusione tra accorpamento e subentro. È irrilevante che la domanda demolitoria non abbia riguardato atti dell’istituto e che il ricorso sia stato notificato allo stesso in via cautelativa, stante l’accertamento compiuto dal giudice di prime cure. Gli artt. 4 e 5 della convenzione attuativa si limitano a disciplinare l’uso dei beni e la ripartizione degli oneri; i due provvedimenti civili invocati dall’istituto attengono a materia risarcitoria, estranea al fenomeno successorio.
Quanto al parametro della revisione prezzi, il Collegio rileva che l’istituto enuncia principi di diritto ma non assume che il TAR se ne sia discostato: le critiche, peraltro formulate in termini condizionali, investono le conseguenze tratte dal giudice, non le coordinate ermeneutiche. La sentenza impugnata muove dalle stesse premesse, richiamando l’indice FOI quale parametro di riferimento e limite massimo del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali da provare. Il rilievo sul prezzo contrattuale delle aree a medio rischio si colloca nell’ambito dello stesso frazionamento del servizio stigmatizzato dal TAR con motivazioni rimaste incontestate. L’appello incidentale è quindi respinto; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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