Inottemperanza del Ministero e revoca del commissario ad acta per sostituzione con il Prefetto di Roma (TAR Valle d’Aosta n. 47/2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione e la mancata attività sostitutiva del commissario ad acta originariamente nominato – comunque incardinato presso la stessa Amministrazione – legittimano il giudice amministrativo a rinnovare l’ordine di esecuzione del giudicato e a revocare la nomina del commissario, designandone uno nuovo in grado di assicurare l’effettiva soddisfazione del credito. L’eventuale compenso del nuovo commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La richiesta di distrazione delle spese legali liquidate in un precedente giudizio di ottemperanza può essere accolta solo se quella pronuncia contenga un’espressa statuizione di distrazione in favore del difensore antistatario; in mancanza, le relative somme vanno corrisposte direttamente alla parte vittoriosa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Aosta una pronuncia di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della somma di € 13.575,76, oltre interessi e spese. A fronte della mancata esecuzione, il TAR Valle d’Aosta, con sentenza n. 25 del 2024, aveva ordinato l’ottemperanza, nominando il Direttore generale della competente area del Ministero quale commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Nonostante il decorso del termine, né il Ministero né il commissario avevano provveduto. La ricorrente ha quindi proposto un nuovo ricorso per l’ottemperanza dell’ottemperanza, chiedendo il rinnovo dell’ordine di pagamento e la nomina di un nuovo commissario ad acta in sostituzione del precedente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Ministero, pur regolarmente notificato, non si era costituito e non aveva dedotto alcunché, così confermandosi l’inottemperanza alla sentenza n. 25 del 2024. Anche il commissario ad acta originariamente nominato, interno alla stessa Amministrazione, non aveva esercitato il potere-dovere di sostituirsi ad essa, lasciando insoddisfatto il diritto di credito della ricorrente.

Alla luce di tale inerzia, il Tribunale ha rinnovato l’ordine al Ministero di pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Quanto alla sostituzione del commissario, ha ritenuto che l’originaria designazione – caduta su un organo dell’amministrazione inadempiente – non offrisse sufficienti garanzie di effettività: ha quindi disposto la revoca e nominato il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza della ricorrente, con compenso a carico del Ministero.

Il Collegio ha invece respinto la domanda del difensore di ottenere il pagamento diretto delle spese legali liquidate nella precedente sentenza n. 25 del 2024, atteso che quella pronuncia non conteneva alcuna statuizione di distrazione in suo favore. Le somme andranno quindi corrisposte alla parte ricorrente, unitamente al capitale e agli interessi. Per il presente giudizio, le spese sono state invece liquidate e distratte in favore del difensore antistatario.

Da ultimo, considerata la prolungata e ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che espone l’erario al pagamento di maggiori interessi e ulteriori spese, il Tribunale ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta, per gli atti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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