Commissario ad acta senza compenso e responsabilità per ritardo nell ottemperanza (TAR Sicilia n. 1832 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato e, in caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente. A tale commissario non spetta alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000.

Il titolo era munito di attestazione di conformità, notificato all’amministrazione e passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Esaurito inutilmente il termine dilatorio, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per un ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che al commissario spetti alcunché, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è stato qualificato come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 189,00 oltre accessori, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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