Offerta economica e verifica di anomalia nella gara ponte sui rifiuti sanitari (C.G.A.R.S. n. 485 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare d’appalto, ove il disciplinare richieda al concorrente di indicare unicamente il prezzo unitario offerto e il capitolato precisi che l’importo a base d’asta è comprensivo della fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari, si presume che il prezzo indicato nell’offerta economica includa tale fornitura. La mancata indicazione separata del costo dei contenitori non integra quindi una causa di esclusione. La stazione appaltante non è obbligata ad attivare la verifica di anomalia in assenza di elementi concreti e specifici da cui desumere un palese errore di valutazione, non potendo il concorrente dolersi dell’asserita insostenibilità dell’offerta della prima classificata quando lo scarto tra le offerte è esiguo.

Il Fatto

Una società già affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari per tre Aziende sanitarie provinciali impugnava l’aggiudicazione del lotto relativo a una di esse, disposta in favore di altra società all’esito di una gara ponte bandita dall’Azienda capofila, con procedura aperta e criterio del prezzo più basso. La ricorrente deduceva che nell’offerta economica dell’aggiudicataria non fossero stati computati il costo dei contenitori e quello della sede logistica, con conseguente indeterminatezza dell’offerta e illegittimità dell’omessa verifica di anomalia. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso con condanna alle spese. La società proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, per effetto dell’appello e della reiterazione di tutti i motivi di prime cure, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra il processo di appello ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. Muovendo dalla logica dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il C.G.A.R.S. ha quindi esaminato direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, richiamando la propria costante giurisprudenza sul punto.

Nel merito, la Corte ha osservato che il disciplinare di gara imponeva al concorrente soltanto di produrre il dettaglio dell’offerta economica indicando il prezzo unitario al chilogrammo. L’aggiudicataria si era attenuta a tale previsione. Il Collegio ha allora applicato la presunzione per cui, per tutti i concorrenti, il prezzo indicato include anche la fornitura dei contenitori, in coerenza con l’art. 4, comma 1, del capitolato tecnico, ove si precisa che l’importo a base d’asta è comprensivo delle spese di raccolta, trasporto, smaltimento e della fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari.

La Corte ha inoltre escluso che l’impresa aggiudicataria fosse vincolata ad adottare la tipologia di contenitori ipotizzata dalla ricorrente, essendo l’art. 11 del capitolato a lasciare aperta la scelta tra contenitori in cartone e in polipropilene, monouso o riutilizzabili, in relazione ai rifiuti da contenere.

Quanto alla mancata attivazione della verifica di anomalia, il Collegio ha rilevato l’assenza di elementi concreti e specifici da cui desumere un palese errore di valutazione della stazione appaltante. Lo scarto tra l’offerta della ricorrente e quella della aggiudicataria è risultato di soli 0,005 euro al chilogrammo, con una differenza complessiva di circa 5.100,00 euro sull’intero biennio. Tale circostanza è stata ritenuta di per sé sufficiente ad escludere la legittimazione della ricorrente a dolersi dell’asserita insostenibilità economica dell’offerta della prima classificata.

Il rigetto dei motivi ha travolto anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e di subentro nel contratto. L’appello è stato pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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