Cessazione della materia per esecuzione conformativa e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2448 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione del provvedimento con cui l’Amministrazione prende atto dell’annullamento giurisdizionale del titolo autorizzatorio, ne dispone la revoca, ordina la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi integra attuazione del contenuto conformativo del giudicato. Ne deriva la cessazione della materia del contendere limitatamente al capo di annullamento, non residuando alcuna inerzia amministrativa rispetto agli obblighi conformativi. Permane invece l’obbligo di esecuzione del capo della sentenza concernente la rifusione delle spese di lite, la cui mancata prova di adempimento giustifica l’ordine di pagamento entro termine e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Sicilia aveva annullato la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi, ponendo in solido a carico del Comune e della società controinteressata le spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.000,00. La pronuncia, notificata e non impugnata, è passata in giudicato.
Dedotta la mancata adozione di iniziative attuative, i ricorrenti hanno chiesto l’applicazione delle misure previste dall’art. 114 c.p.a. Nelle more del giudizio è intervenuta la determinazione del SUAP Madonie Associato con cui l’Amministrazione ha revocato il titolo, ordinato alla società la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato superata l’eccezione preliminare sulla notificazione al Comune presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri, avendo la parte ricorrente ottemperato all’ordinanza collegiale di rinnovazione, come comprovato dalla documentazione versata in atti.
Nel merito, il Tribunale ha qualificato la sopravvenienza come decisiva. Attraverso la determinazione adottata, l’Amministrazione ha dato attuazione al contenuto conformativo del giudicato, eliminando gli effetti del provvedimento annullato ed esercitando nuovamente il potere in conformità alle statuizioni della sentenza. L’interesse sostanziale perseguito è pertanto da ritenersi soddisfatto, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Le ulteriori questioni in ordine all’effettiva esecuzione degli obblighi imposti alla società, nonché alle vicende procedimentali successive, attengono alla fase esecutiva della determinazione sopravvenuta e non evidenziano una persistente inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che il difensore della parte ricorrente, nel corso della discussione orale, ha rappresentato che il provvedimento adottato dal Comune costituisce esecuzione del capo di annullamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo, con adesione dell’Avvocatura dello Stato.
Residua invece l’inadempimento relativo al capo sulle spese. Non risulta che il Comune né la società abbiano provveduto al pagamento delle somme liquidate, né è stata fornita prova dell’adempimento. Sotto tale aspetto il giudicato non ha ricevuto integrale esecuzione.
Il Tribunale ha pertanto assegnato agli obbligati il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il pagamento. Al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, conferendo l’incarico all’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato di adeguata competenza. Il compenso commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e liquidato con separato decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste in via solidale a carico del Comune e della società.
Nota della Redazione
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