Elusione del giudicato sull’accesso agli atti e nullità dei dinieghi (TAR Sicilia n. 2378 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di accoglimento della domanda di accesso, l’Amministrazione non può riesaminare le ragioni ostative che avrebbe dovuto dedurre nel giudizio di cognizione. La nota di diniego che si limiti a richiamare in modo stereotipato il dettato normativo, omettendo ogni riferimento specifico e concreto alle circostanze del caso, integra elusione del giudicato ed è nulla ai sensi dell’art. 112, comma 4, lett. b) c.p.a. Il paventato pregiudizio all’ordine e alla sicurezza pubblica non è configurabile quando l’accesso sia richiesto a fini probatori e verta su circostanze già conosciute dal richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto da questo TAR, con sentenza n. 3387/2025, l’accertamento del diritto di accesso a dati e documenti relativi a presunti controlli di polizia effettuati nei suoi confronti in determinate date, con esclusione dei soli dati idonei a pregiudicare concrete operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La sentenza, notificata e passata in giudicato, assegnava all’Amministrazione trenta giorni per l’ostensione.
Con nota del 23 dicembre 2025 la Questura di Catania negava l’ostensione, richiamando genericamente il segreto istruttorio e la tutela della sicurezza pubblica. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la natura elusiva del diniego. L’Amministrazione si è costituita eccependo il difetto di ostensibilità dei dati ex art. 10, comma 3, legge n. 121/1981.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di accesso, che non ha carattere impugnatorio ma è rivolto all’accertamento del diritto dell’istante e costituisce un giudizio sul rapporto, ormai cristallizzato nella sentenza di cognizione. Le circostanze ostative all’accesso, pertanto, non possono essere esaminate in questa sede, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto esporle nel giudizio conclusosi con la sentenza da ottemperare, nel quale si è costituita con memoria di mera forma.
La sentenza aveva condizionato gli effetti solo a un’eventuale valutazione della P.A. sorretta da motivazione specifica e concreta sull’esclusione di singoli dati. Nel caso di specie tale motivazione manca: la nota impugnata si limita a richiamare il dettato normativo, già vagliato nel merito dal giudice della cognizione, senza indicare alcun elemento concreto che impedisca l’ostensione richiesta. La motivazione è dunque stereotipata.
Il Collegio esclude altresì che il rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico possa giustificare il diniego. Il ricorrente ha chiesto l’accesso a fini probatori, per agire in giudizio, e non a fini meramente conoscitivi: si tratta di circostanze già note e direttamente percepite, essendo egli a bordo delle autovetture fermate. Il pregiudizio prospettato è perciò meramente astratto e ipotetico.
L’Amministrazione ha quindi eluso il dictum giudiziale. Le note impugnate sono dichiarate nulle e si ordina l’ostensione dei dati di pertinenza e interesse del ricorrente entro trenta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Enna, con facoltà di delega, che provvederà in un ulteriore termine di trenta giorni su istanza di parte. È respinta la domanda di astreintes, per la peculiarità della questione, mentre le spese seguono la soccombenza, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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