Difetto di legittimazione passiva della CUC nei contenziosi sugli atti di gara (C.G.A.R.S. n. 446 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contenziosi aventi ad oggetto gli atti di gara, la legittimazione passiva spetta alla stazione appaltante e non alla Centrale unica di committenza. L’organo di committenza regionale opera, infatti, quale struttura servente dell’amministrazione appaltante, alla quale resta riferita la responsabilità ultima degli atti e che adotta il provvedimento definitivo di aggiudicazione. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della CUC, inteso quale riferibilità della domanda giudiziale al soggetto contro cui essa è proposta. Il giudice è tenuto a pronunciare la carenza di legittimazione passiva della CUC, anche in accoglimento dell’appello sul punto.

Il Fatto

Una società ricorrente era stata esclusa, con comunicazione del 1° ottobre 2025 tramite piattaforma, da una gara indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione e gli artt. 10 e 14 del disciplinare, ove interpretati nel senso di fondare l’esclusione stessa.

Il T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso con la sentenza n. 3389 del 2025. Avverso tale decisione proponeva appello l’Assessorato regionale, dolendosi della mancata declaratoria di difetto di legittimazione passiva dello stesso Assessorato, per essere la controversia riferibile unicamente alla stazione appaltante. Nel secondo grado nessuna controparte si costituiva; una società interveniva ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal testo vigente dell’art. 9, comma 6, l.r. n. 12 del 2011, secondo cui l’Ufficio regionale di committenza subentra nelle funzioni già svolte dall’UREGA, con la conseguenza che ogni richiamo alla struttura centrale e alle sezioni provinciali si intende riferito alla nuova articolazione.

Su questa base il C.G.A.R.S. afferma che il ruolo della CUC non è sostanzialmente diverso da quello dell’UREGA. Lo conferma l’art. 9, comma 7, l.r. n. 12 del 2011, che riserva alla struttura di committenza il provvedimento provvisorio di aggiudicazione e mantiene invece in capo all’amministrazione appaltante l’adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di legge e la decisione sulle eventuali informative.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza n. 591 del 2025 e la sentenza n. 3 del 2021, che aveva qualificato l’UREGA come struttura servente della singola stazione appaltante. Da tale qualificazione discende che la responsabilità ultima degli atti di gara ricade sull’amministrazione appaltante e non sull’organo di committenza, con il conseguente difetto della sua legittimazione passiva.

Il T.a.r., quindi, avrebbe dovuto pronunciare la carenza di legittimazione passiva della CUC. L’appello è pertanto accolto e la sentenza di prime cure parzialmente riformata in tal senso, dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato. Le spese del doppio grado, compresa quella della parte interveniente, sono compensate in ragione della peculiarità della questione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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