Azione avverso il silenzio sulla acquisizione sanante va preceduta dall’accertamento della proprietà (TAR Piemonte n. 1194 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 presuppone l’accertamento della proprietà del bene in capo al privato e dell’assenza di titoli pubblici opponibili. In presenza di una occupazione sine titulo il privato può chiedere l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo. Tuttavia, quando la titolarità del bene e l’esistenza di vincoli pubblici siano contestate, l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile, perché lo strumento presuppone una situazione di fatto non controversa e non può supplire all’accertamento riservato al giudice della cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente afferma di essere proprietario di un fondo nel comune di Gravellona Toce, adibito dall’ente a parcheggio, entrato in possesso a seguito di un decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura fallimentare. Per ottenere il pieno possesso dell’area aveva avviato una mediazione obbligatoria, cui l’amministrazione comunale non ha aderito.
Con istanza del 13 marzo 2025 il ricorrente ha chiesto al Comune di disporre l’acquisizione dell’area al proprio patrimonio indisponibile ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 e di corrispondere l’indennizzo per l’illegittima occupazione. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’annullamento del silenzio-inadempimento, notificato il 10 marzo 2026 e depositato il successivo 16 marzo. Il Comune si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, individuando nel presupposto dell’azione il punto decisivo. La giurisprudenza richiamata chiarisce che, di fronte all’inerzia dell’amministrazione su un’istanza di acquisizione sanante, il privato è legittimato ad esperire l’azione avverso il silenzio, perché l’occupazione sine titulo di immobili privati contrasta con la situazione di diritto e l’ente deve ripristinare la legalità.
Tale conclusione, osserva però il Collegio, vale quando l’occupazione senza titolo sia effettiva e non contestata. Nel caso di specie la situazione è dubbia: il ricorrente sostiene di aver acquisito il bene in sede fallimentare, mentre l’amministrazione afferma che l’utilizzo dell’area deriva da un articolato procedimento pianificatorio e convenzionale, sviluppatosi nel corso degli anni mediante l’approvazione di un piano esecutivo convenzionato, la stipula della relativa convenzione con obbligo di cessione gratuita delle aree di parcheggio e il rilascio di concessioni edilizie e varianti.
Per il Comune, dunque, il ricorrente avrebbe acquistato un bene gravato da vincoli e titoli pubblici opponibili erga omnes, con la conseguenza che non potrebbe invocare l’art. 42-bis, norma che presuppone un’occupazione sine titulo. Il Collegio rileva che è lo stesso ricorrente ad ammettere la necessità di valutare se la convenzione urbanistica sia o meno produttiva di effetti nei suoi confronti e lo vincoli alla cessione dell’area, salvo poi sostenere che le obbligazioni si sarebbero prescritte.
Su questa base il Tribunale afferma che l’azione avverso il silenzio doveva essere preceduta da un’azione di cognizione dinanzi al giudice competente, amministrativo o ordinario a seconda dei presupposti, volta a ottenere la restituzione del bene occupato, ove non intervenga un provvedimento di acquisizione sanante. Solo dopo l’accertamento dell’effettiva proprietà e dell’assenza di vincoli pubblici il ricorrente potrà chiedere che l’amministrazione si pronunci sull’opportunità di acquisire l’area o di restituirla al titolare del diritto.
Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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