Condanna civile generica e poteri del giudice dell’ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 445 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dell’ottemperanza è vincolato al criterio della stretta continenza e non può esercitare poteri di integrazione o specificazione del giudicato. Una condanna pecuniaria civile costituisce valido titolo esecutivo in sede di ottemperanza solo se la somma è liquida o liquidabile mediante una mera operazione aritmetica, i cui parametri siano tutti desumibili dal dispositivo e dalla motivazione. La condanna che indichi la somma annuale e la decorrenza ma taccia sul termine finale è generica, poiché la sua determinazione postula un’accertamento di fatto e di merito riservato al giudice ordinario. Non rilevano, a tal fine, elementi esterni al giudicato, quali il riconoscimento implicito dell’ente o la quantificazione operata in sede di liquidazione del dissesto.
Il Fatto
Una società ha adito il TAR Sicilia, sede di Catania, per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale civile di Catania con cui il Comune era stato condannato al pagamento di diverse somme, tra cui un importo annuo a decorrere dal 2018 e un ulteriore importo annuo a decorrere dal 2013, in relazione all’inadempimento di una convenzione e di un accordo bonario.
Nelle more, il Comune aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario. La società aveva presentato istanza di ammissione al passivo per i crediti maturati fino al 12 dicembre 2018, definiti con una transazione con la Commissione Straordinaria di Liquidazione, accettata con espressa riserva per le somme maturate dopo tale data. Il TAR ha accolto il ricorso solo per il pagamento della tassa di registro, dichiarando inammissibile la domanda relativa agli altri capi di condanna, ritenuti generici per l’assenza del termine finale.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello e conferma la pronuncia di primo grado. La questione riguarda i limiti dei poteri del giudice amministrativo nell’esecuzione di un giudicato civile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il Collegio richiama il principio della stretta continenza: quando il titolo provenga da un plesso giurisdizionale diverso, il giudice dell’ottemperanza non può esercitare i poteri di integrazione del giudicato consentiti nell’esecuzione delle proprie sentenze. Cita, sul punto, Cons. Stato Sez. III n. 4369/2020 e Cons. Stato Sez. V n. 1620/2023, oltre a Cons. Stato n. 3098 del 2020, secondo cui è precluso al giudice amministrativo effettuare nuove valutazioni su questioni non dedotte nel giudizio civile.
Da tale principio discende che una condanna pecuniaria è eseguibile solo se liquida o liquidabile con mera operazione aritmetica. La sentenza civile indica l’importo annuo e la decorrenza, ma non il termine finale. Determinarlo implica accertare la persistenza dell’inadempimento del Comune anche dopo il 2018: attività cognitiva estranea all’ottemperanza e riservata al giudice ordinario.
Non rileva il preteso riconoscimento implicito dell’ente. Il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 25160/2022: il potere interpretativo del giudice dell’ottemperanza, rispetto a un giudicato di giudice diverso, si esercita solo su elementi interni, non su elementi esterni, la cui valutazione rientra nella giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza.
Quanto alla transazione, essa estingue ogni pretesa per il periodo anteriore al 12 dicembre 2018; la clausola di riserva preserva il diritto per il periodo successivo, ma non trasforma una pretesa ancora da accertare nel merito in un credito liquido ed esigibile in sede di ottemperanza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.