Titolo di disponibilità dei pozzi e soccorso istruttorio nella concessione portuale (C.G.A.R.S. n. 442 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, ove la lex specialis richieda, a pena di esclusione, l’indicazione dei mezzi utilizzati e dei relativi titoli di disponibilità, la dichiarazione di disporre di un pozzo trivellato con autorizzazione all’emungimento integra il titolo richiesto, non essendo configurabile per simili infrastrutture fisse il regime tipico dei beni mobili. Il soccorso istruttorio è dovuto quando il dubbio verta su un elemento già dichiarato nell’offerta tecnica e la sua attivazione non alteri il contenuto sostanziale della proposta né attribuisca un vantaggio competitivo. Il diniego opposto dall’amministrazione contrasta con la regola di buona fede e con il principio di proporzionalità. Distinta è la posizione dei requisiti di partecipazione, che devono sussistere alla scadenza del bando, al momento della verifica e a quello dell’aggiudicazione, senza soluzione di continuità: la mera possibilità di utilizzo prevista da disciplina interna secondaria non è spendibile a tal fine.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gara indetta da un’Autorità di sistema portuale per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura di acqua potabile mediante bettolina alle navi ormeggiate presso il polo industriale energetico del porto, per la durata di quarantotto mesi. La concessione era aggiudicata a una società, con obbligo di corrispondere un canone concessorio annuo pari all’1% del fatturato, con un minimo di 3.000 euro.

L’aggiudicazione era impugnata in primo grado da un’altra società, che chiedeva l’annullamento dei verbali di gara e, in subordine, il risarcimento del danno. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente principale. Il TAR Sicilia accoglieva entrambi i ricorsi, rilevando la mancata indicazione dei titoli di disponibilità dei pozzi nell’offerta tecnica e, sul versante incidentale, la carenza di disponibilità del pozzo in capo alla ricorrente alla data di presentazione dell’offerta. Avverso tale sentenza proponevano appello entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’appello principale e ne rileva la fondatezza. L’art. 14 del disciplinare imponeva la produzione, a pena di esclusione, di una relazione organizzativa contenente l’indicazione dei mezzi utilizzati e dei titoli di disponibilità. La Corte osserva che tale previsione, per come formulata, si riferisce in primo luogo ai mezzi mobili, sicché destare dubbi è l’estensione dell’obbligo anche ai pozzi, che costituiscono infrastrutture fisse. Anche a voler ammettere siffatta estensione, vale la considerazione decisiva: nella relazione esplicativa la società aggiudicataria aveva dichiarato di disporre di un pozzo trivellato e del relativo impianto di adduzione, richiamando l’autorizzazione all’emungimento. Il titolo risulta dunque indicato.

In presenza di eventuali incertezze, quindi, si imponeva il soccorso istruttorio, non essendo integrati i presupposti dell’esclusione. Il Collegio richiama il principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto dell’Unione, e la giurisprudenza europea secondo cui la normativa nazionale in materia di appalti non deve eccedere quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo. Se il diritto europeo non osta all’esclusione per inosservanza di un obbligo imposto a pena di esclusione, nel caso concreto il diniego del soccorso sarebbe stato contrario alla regola di buona fede.

Passando all’appello incidentale, il Collegio lo ritiene infondato. La disciplina interna invocata consente al concessionario uscente di proseguire nell’utilizzo e nell’occupazione delle aree già avute in concessione; ma altra cosa è il possesso del requisito richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione. Il requisito, alla scadenza del bando, non sussisteva, e la circostanza è confermata dal rilascio del titolo in data successiva. Il richiamo all’elenco dei concessionari pubblicato sul sito istituzionale è neutro. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8 del 2015, secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla scadenza del bando, ma anche al momento della verifica e dell’aggiudicazione, senza soluzione di continuità.

Infine, i motivi riproposti dalla parte soccombente in primo grado sono respinti. La valutazione del PEF e delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito in assenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Non emergevano elementi tali da imporre la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36 del 2023. Le carenze documentali lamentate attengono a elementi non essenziali, inidonei a fondare un legittimo atto di esclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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