Esecuzione giudicato carta docente omissione Ministero e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 441 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussistono i presupposti del rimedio per l’esecuzione del giudicato di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. quando l’Amministrazione dello Stato non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, non abbia contestato l’omesso adempimento e sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico della medesima struttura debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 681/2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Secondo la ricorrente, la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm.. Assume rilievo decisivo la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, che non si è neppure costituita.
Il giudice verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza del 3 gennaio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo, integra il momento dal quale il termine ha iniziato a decorrere.
Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente delegato, che provvederà nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione.
Non si dà luogo ad alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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