Persistente efficacia del provvedimento di VIA risalente e verifica di assoggettabilità (C.G.A.R.S. n. 441 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale adottato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008 non è soggetto al termine quinquennale di efficacia temporale, che opera solo per i procedimenti avviati successivamente. La sopravvenuta novella dell’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nel fissare un termine minimo e non massimo, non consente di applicare retroattivamente il limite di durata a un giudizio di compatibilità ambientale privo di termine finale. Ne discende che il progetto di variante resta correttamente assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’Allegato II-bis, punto 2, lett. h), alla Parte II del medesimo codice, e che la successiva variante può essere sottoposta a valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
Le comproprietarie di un compendio in Sicilia impugnano innanzi al TAR Sicilia una serie di atti relativi al progetto di una rampa di accesso e di una galleria di sfollamento della fermata ferroviaria sotterranea, opere ricadenti nella loro proprietà. Il progetto originario era stato autorizzato con provvedimento di VIA del 2003; nel 2023 una prima variante era stata sottoposta a screening, con esclusione dall’assoggettabilità; nel gennaio 2024 una nuova soluzione progettuale era stata valutata preliminarmente.
Le ricorrenti censurano il decreto ministeriale di non assoggettabilità, il parere della Sottocommissione VIA, la nota di esito della valutazione preliminare, l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, la delibera comunale di dichiarazione di pubblico interesse e il decreto assessoriale di variante urbanistica, nonché la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Il TAR respinge i quattro ricorsi; le soccombenti appellano con quattro distinti gravami, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA. Rileva che il limite quinquennale è stato introdotto dal d.lgs. n. 4/2008 con efficacia ex nunc, come confermato dall’art. 23, comma 21-quinquies, del d.l. n. 78/2009. La novella del 2017 dell’art. 25, comma 5, fissa un termine minimo di efficacia, non un termine massimo, e si applica ai soli procedimenti avviati dal 16 maggio 2017.
Pertanto l’originario decreto di compatibilità ambientale del 2003, privo di termine finale, conserva efficacia. Ne segue che il progetto di variante è stato correttamente sottoposto a verifica di assoggettabilità, e che la nuova soluzione del 2024 è stata legittimamente oggetto di valutazione preliminare. La variante, osserva il Collegio, non presenta quegli impatti significativi e negativi che impedirebbero il ricorso a tale procedura.
Quanto alla condizione ambientale sulle terre da scavo, la Corte chiarisce che la Sottocommissione ha solo chiesto di “prediligere” il riutilizzo quale sottoprodotto, con supporto delle evidenze analitiche, senza imporne la qualificazione a prescindere dai campionamenti. Sul fronte procedimentale, la pubblicità prevista dall’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 tiene luogo delle comunicazioni degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, e la valutazione preliminare non contempla una fase di confronto con i terzi.
Sul versante paesaggistico, il parere della Soprintendenza è espressione di ampia discrezionalità tecnica; la nuova variante ha allontanato il piazzale dalla villa e ha interrato il fabbricato tecnologico, superando le criticità del precedente parere negativo. Il Collegio ribadisce che la scelta di localizzazione di un’opera pubblica è sottratta al sindacato giurisdizionale salvo palese illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, e che le osservazioni dei privati in materia di pianificazione hanno natura collaborativa e non richiedono dettagliata motivazione di rigetto.
Infine, sulla tutela degli ulivi, la Corte esclude il difetto di istruttoria: le piante non risultano inserite nell’elenco degli alberi monumentali di cui all’art. 7, comma 3, legge n. 10/2013, e l’espianto con successivo reimpianto è misura idonea a preservare la vegetazione. Gli appelli riuniti sono pertanto respinti, con condanna delle appellanti alle spese.
Nota della Redazione
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