Modifica sostanziale del contratto e carenza di interesse nella delibera di estensione della base HEMS (TAR Liguria n. 1028 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiunta di una nuova base operativa e l’impiego di un mezzo aereo ulteriore rispetto a quelli previsti dalla lex specialis non costituiscono mera modifica quantitativa del contratto, ma determinano un’innovazione sostanziale dell’appalto che richiede una nuova aggiudicazione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le clausole del capitolato che consentono di variare l’ubicazione delle basi non legittimano l’aumento del numero delle basi o dei mezzi, né una disposizione contrattuale può derogare alle caratteristiche essenziali del servizio previste dalla normativa di gara. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso atti di natura programmatica ed endoprocedimentale, privi di efficacia lesiva immediata, quando non risulti perfezionato alcun atto modificativo del contratto originario.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore dei servizi elicotteristici, aveva partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso (HEMS) indetta nel 2018, risultando aggiudicataria di altri lotti la società controinteressata. Il lotto 3, relativo alla Regione Liguria, prevedeva una sola base operativa presso l’aeroporto di Albenga con impiego di un solo elicottero.
Nel corso dell’esecuzione contrattuale, la Regione Liguria aveva manifestato l’intenzione di attivare una seconda base HEMS presso l’aeroporto di Sarzana, mediante estensione del contratto in essere. Con DGR n. 1002 del 19.10.2023 erano stati approvati gli indirizzi operativi per la realizzazione del sito, dando mandato per l’estensione del contratto alla società controinteressata. La ricorrente impugnava tali atti, ritenendo che la previsione di una base aggiuntiva e di un mezzo ulteriore configurasse una modifica sostanziale dell’appalto, da affidare mediante nuova gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. Con riferimento al merito della vicenda, ha osservato che la previsione di una base HEMS e di un mezzo aereo ulteriori rispetto alla lex specialis non costituisce una mera modifica quantitativa del contratto effettuabile mediante incremento del quinto d’obbligo, ma determina un’innovazione sostanziale che necessita di una nuova aggiudicazione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Tribunale ha precisato che l’art. 2 del capitolato speciale consente alla stazione appaltante di modificare l’ubicazione delle basi HEMS, quindi di spostare la base originaria in altro sito, ma non permette di aggiungere una nuova base né di impiegare un elicottero ulteriore. Parimenti, l’art. 3, comma 2, della Convenzione si limita a prevedere la deroga al limite quantitativo delle prestazioni, senza legittimare variazioni sostanziali consistenti nella duplicazione delle basi e degli elicotteri; in ogni caso, trattandosi di disposizione contrattuale, non potrebbe integrare o derogare alle caratteristiche essenziali del servizio previste dalla lex specialis.
Ciononostante, l’esito dell’istruttoria ha evidenziato la natura meramente programmatica degli atti gravati. Dalla relazione della Regione è emerso che la base di Sarzana non era ancora operativa, il nuovo elicottero non era impiegabile e le opere di adeguamento dell’aeroporto erano ancora lontane dall’essere realizzate. La modifica della convenzione disposta nel novembre 2023 riguardava esclusivamente l’aumento quantitativo del quinto delle prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato a fronteggiare l’erosione del massimale contrattuale con finalità meramente economiche, senza alcuna modifica sostanziale delle prestazioni.
Il Collegio ha quindi dichiarato fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, non sussistendo alcun provvedimento immediatamente lesivo degli interessi della ricorrente. La complessità delle questioni giuridiche e l’incertezza dei fatti hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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