Annullamento in autotutela della SCIA tra interesse pubblico e controinteresse processuale (C.G.A.R.S. n. 444 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di autotutela deve riconoscersi la qualità di controinteressato al soggetto nominativamente individuabile dagli atti e titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento, che abbia promosso il precedente giudizio sul silenzio dell’amministrazione, definito con sentenza dalla quale è scaturito il successivo esercizio del potere repressivo. Il ricorso per motivi aggiunti proposto dagli originari controinteressati avverso l’atto di annullamento in autotutela non è inammissibile per il solo fatto di essere stato incardinato nel fascicolo di altra parte, poiché un vizio meramente formale può dar luogo al più a una separazione dei giudizi. Il diritto di agire in giudizio è passibile solo di restrizioni proporzionate e volte al perseguimento di uno scopo legittimo.
Il Fatto
Un privato, proprietario di un fondo finitimo, presentava istanza al Comune per sollecitare il ritiro in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dai vicini, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale con modifica di sagoma e sedime. Deduceva che la traslazione dell’area di sedime e l’alterata quota del terreno avrebbero compromesso la visuale panoramica.
Dopo una prima risposta negativa e la reiterazione dell’istanza, il Comune annullava in autotutela la SCIA e la relativa variante. Gli originari controinteressati impugnavano quel provvedimento con ricorso per motivi aggiunti. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava improcedibili le domande caducatorie dell’originario ricorrente e inammissibili il terzo e il quinto ricorso per motivi aggiunti, rigettando invece la domanda degli originari controinteressati avverso la determinazione di autotutela. Questi ultimi proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delibato le questioni in rito, in linea con la regola dell’art. 76, comma 4, c.p.a., che rinvia all’art. 276, comma 2, c.p.c. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione degli originari controinteressati, proposta con motivi aggiunti anziché con ricorso incidentale.
L’eccezione è stata respinta. Il vizio formale dato dall’incardinamento della domanda caducatoria nel fascicolo di altra parte poteva dar luogo al più a una separazione dei giudizi, non a una pronuncia di inammissibilità, trattandosi di atti della medesima sequenza procedimentale. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, menzionata da Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2025, secondo cui non può essere dichiarata inammissibile un’impugnazione per il mancato adempimento di un requisito meramente formale, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sulla proporzionalità delle restrizioni al diritto di agire in giudizio.
Nel merito della posizione processuale, il Collegio ha riconosciuto la qualità di controinteressato in capo all’originario ricorrente. Questi aveva agito quale proprietario del fondo finitimo, dichiarandosi pregiudicato dall’avvio dei lavori, e la legittimazione e l’interesse sono stati confermati. Sul punto la Corte richiama il principio espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 919 del 2024: nell’impugnazione di un atto di autotutela è controinteressato il soggetto che, nominativamente individuabile, abbia promosso il precedente giudizio sul silenzio, definito con sentenza da cui è scaturito l’esercizio del potere repressivo.
Quanto all’interesse, l’ordinanza che aveva revocato la sospensione dei lavori è stata qualificata come atto privo dei caratteri della convalida: la nota scambiata tra gli uffici costituisce un atto interno che non ha dato luogo a un formale provvedimento di convalida. La delibazione degli ulteriori motivi ha richiesto, per la non univocità della posizione del Comune e la necessità di approfondimenti tecnici, una misura istruttoria: il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, nominando il Direttore del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Palermo, con quesiti sugli elementi ostativi al mantenimento del titolo e sulla sussumibilità delle violazioni sotto eventuali soglie di tolleranza, ponendo a carico della parte appellante l’anticipazione di € 1.500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.