Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 335 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’impugnazione, quale condizione dell’azione, non deve sussistere soltanto al momento della proposizione del gravame, ma deve permanere sino alla decisione, giacché solo la perdurante utilità concreta e attuale ricavabile dall’eventuale accoglimento giustifica la prosecuzione del processo e l’esame del merito. La dichiarazione con cui l’appellante rappresenta il sopravvenuto venir meno di tale utilità, indipendentemente dalla sua idoneità a produrre l’effetto estintivo tipico della rinuncia agli atti ex art. 84 c.p.a., rende palese la carenza di interesse e fonda la declaratoria di improcedibilità dell’appello. La cognizione si arresta a tale rilievo assorbente, con non luogo a provvedere sull’istanza cautelare e compensazione delle spese.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una procedura selettiva conclusa con una graduatoria, dapprima approvata e poi rettificata all’esito del riesame di più istanze di revisione. Il ricorrente originario, collocato in posizione deteriore dopo la rettifica, impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza breve accoglieva il ricorso, annullava gli atti gravati e ordinava all’azienda sanitaria di riesaminare la posizione del ricorrente.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il candidato collocato al primo posto, chiedendone la riforma e instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva. Nelle more del giudizio, l’appellante depositava una dichiarazione con cui rappresentava che, per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto, era venuto meno il proprio interesse alla decisione dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la sopravvenienza processuale, qualificandola come assorbente. L’atto depositato dall’appellante, formalmente intitolato come rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., contiene l’espressa rappresentazione del venir meno dell’interesse alla decisione, con correlata inutilità della definizione della controversia e del relativo incidente cautelare.

Il principio posto a fondamento della decisione è che l’interesse all’impugnazione costituisce condizione dell’azione e deve permanere sino al momento della decisione. Solo la perdurante utilità concreta e attuale ricavabile dall’eventuale accoglimento dell’appello giustifica la prosecuzione del processo e l’esame del merito delle censure.

Nel caso concreto, è la stessa parte appellante ad aver dichiarato in termini espliciti, chiari ed inequivoci che tale utilità è venuta meno per effetto di circostanze sopravvenute. Il Collegio precisa che una simile manifestazione vale a rendere palese la sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dalla sua idoneità a produrre, in senso stretto e tecnico, l’effetto estintivo tipico della rinuncia regolata dall’art. 84 c.p.a.

Il Collegio ritiene, pertanto, non necessario soffermarsi sulla piena ritualità della rinuncia. Anche a prescindere dalla verifica della sua conformità al modulo processuale tipico, resta fermo che il contenuto sostanziale dell’atto evidenzia in modo univoco il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Ciò basta, sul piano processuale, a fondare la declaratoria di improcedibilità dell’appello.

La cognizione del Collegio si arresta a tale rilievo preliminare e assorbente, non residuando spazio per lo scrutinio dei motivi di appello, ormai privi di attualità sotto il profilo dell’utilità pratica. Per la medesima ragione viene dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare. Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiare evoluzione processuale e alla definizione del giudizio in rito, senza esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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